Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01335/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sirsi impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la pena accessoria della rimozione del grado in ragione della sostituzione, in fase esecutiva, della reclusione ordinaria con la reclusione militare. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di inammissibilità ex art. 666 comma 2 c.p.p., sostenendo che non sussisteva alcun "novum" dato che la detenzione in carcere militare era già nota; 2) violazione di legge per incompetenza del giudice dell'esecuzione e per l'illegittima applicazione automatica della pena accessoria che, a suo avviso, richiederebbe valutazione discrezionale e attiene al rapporto di servizio, fuori dal processo penale.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso: annulla l'ordinanza impugnata. La Corte precisa che la rimozione del grado prevista dall'art. 29 c.p.m.p. consegue alla condanna alla reclusione militare e non alla mera sostituzione in fase esecutiva della reclusione ordinaria con la reclusione militare ai sensi dell'art. 63 c.p.m.p. La sostituzione riguarda solo le modalità di esecuzione della pena e non muta la natura della sanzione inflitta dalla sentenza (che rimane reclusione ordinaria per un reato comune). Pertanto non sussisteva il "novum" che avrebbe reso ammissibile la richiesta ex art. 666 comma 2 c.p.p., e comunque la richiesta doveva essere rigettata nel merito.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. pen. mil. di pace

    "Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti: (...); 2) la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari; 3) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese."

    Regola le modalità di esecuzione per i militari: prevede la sostituzione della reclusione ordinaria con la reclusione militare in fase esecutiva, ma riguarda le modalità di esecuzione e non la natura della pena stabilita dalla sentenza.

  • art. 29 cod. pen. mil. di pace

    Stabilisce che la condanna alla reclusione militare, salvo diversa disposizione, comporta la rimozione del grado se la durata è superiore a tre anni. La Corte interpreta che la norma richiede una sentenza di condanna alla reclusione militare (non una mera sostituzione esecutiva).

  • art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Regola l'inammissibilità delle istanze esecutive riproduttive in mancanza di un novum; la Corte rileva che non sussisteva novum nella sostituzione esecutiva e quindi la richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

  • art. 32‑quinquies cod. pen. (richiamato)

    Richiamato come norma cui la precedente valutazione del giudice dell'esecuzione aveva fatto riferimento; la questione era se la pena accessoria potesse essere applicata in sede esecutiva: la Corte chiarisce che l'applicazione della rimozione dipende dalla condanna alla reclusione militare e non dall'articolazione esecutiva.

  • art. 26 e art. 22 cod. pen. mil. di pace (richiamati)

    Indicano l'esistenza della reclusione militare come pena principale nel codice penale militare e la disciplina su quando si applicano pene comuni per reati militari; usati nella motivazione per distinguere tra tipo di pena previsto e sua applicazione.

Massime di principio

  • La sanzione accessoria collegata alla «condanna» alla reclusione militare si applica solo se la sentenza di condanna ha concreto contenuto di reclusione militare; la mera sostituzione in fase esecutiva non trasforma la natura della sentenza.
  • L'art. 63 c.p.m.p. riguarda modalità di esecuzione per i militari e non insegna che, per effetto della sola esecuzione in struttura militare, la sentenza diventi una condanna militare.
  • Le istanze esecutive ripetitive devono presentare un novum rispetto a quelle già decise: in assenza di novità la domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per trasformare il contenuto sostanziale della sentenza (p. es. mutare la tipologia di pena inflitta) al fine di far decorrere pene accessorie che richiedono una specifica condanna.
  • Gli effetti sul rapporto di servizio o sull'impiego che possono derivare da una condanna penale devono essere valutati nel loro alveo specifico; non ogni conseguenza amministrativa o disciplinare è rimessa automaticamente al giudice dell'esecuzione penale.
  • Se si intende ottenere l'applicazione di una pena accessoria che presuppone una diversa qualificazione della pena, la strada corretta è agire in sede di impugnazione della sentenza di condanna o con specifiche azioni che incidano sul contenuto della sentenza, non richiedere la modifica in sede esecutiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.