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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Imposta di Registro applicata in misura proporzionale dell'1% sulla sentenza di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo che aveva ammesso la P. S.p.A. al passivo chirografario della P. A.C. S.p.A.; le società deducevano che la sentenza si era limitata a rimuovere una riserva procedurale senza un effettivo accertamento del credito. In secondo luogo contestavano la liquidazione 'in forma globale' delle spese processuali, ritenendo impedita la verifica del rispetto delle tariffe forensi.

La decisione

il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di ammissione al passivo con riserva fosse meramente processuale e che la successiva sentenza di accoglimento dell'opposizione abbia invece operato un accertamento concreto della sussistenza del credito, qualificandosi come provvedimento giudiziario di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e quindi soggetto all'aliquota proporzionale dell'1% ai sensi della tariffa dell'art. 8 del D.P.R. n. 131/1986. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile/infondato per carenza di specifiche censure sulle tariffe; la Corte ha confermato che il rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa forense spetta automaticamente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese della fase, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 per compensi oltre esborsi e spese forfettarie, e a versare l'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 8 (Tariffa, Parte I, lett. c) e d))

    la Corte ha interpretato le voci della tariffa come applicabili alle sentenze di accertamento di diritti patrimoniali, ritenendo soggetta a imposta in misura proporzionale dell'1% la sentenza che accoglie l'opposizione e accerta il credito.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 20

    norma richiamata nella disciplina complessiva dell'imposta di registro e della sua applicazione ai provvedimenti giudiziari; è stata considerata coerente con l'assoggettamento delle sentenze di accertamento al tributo proporzionale.

  • art. 98 L. Fall. (versione ratione temporis)

    richiamato in relazione alla disciplina delle ammissioni al passivo e delle riserve nelle procedure concorsuali; la Corte ha distinto tra provvedimenti provvisori/meramente formali e la sentenza di merito che accerta il credito.

  • art. 15 disposizioni generali della tariffa forense

    la Corte ha confermato che il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al professionista, anche senza specifica allegazione o richiesta, e quindi la liquidazione 'in forma globale' non costituisce di per sé violazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della società ricorrente; la Corte ne constata l'applicabilità nelle modalità indicate.

Massime di principio

  • Una sentenza che, nell'ambito di un'opposizione allo stato passivo, accerta concretamente la sussistenza di un credito costituisce un provvedimento giudiziario di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e soggiace all'imposta di registro in misura proporzionale (1%) prevista dalla tariffa.
  • L'ammissione al passivo disposta con riserva ha natura meramente processuale finché non intervenga una decisione di merito che provi il credito: è la successiva sentenza di accoglimento dell'opposizione che assume rilevanza tributaria sostanziale.
  • Contestazioni sulla liquidazione delle spese processuali richiedono censure specifiche e prove circa la violazione delle tariffe; la mera deduzione generica è insufficiente. Il rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa forense spetta di regola automaticamente.
  • Per ottenere l'esenzione dall'applicazione dell'aliquota proporzionale su un provvedimento giudiziale, il contribuente deve dimostrare che il provvedimento non ha effettuato alcun accertamento di merito sul diritto patrimoniale o che rientra in categorie esenti/altre previste dalla legge.
  • Nelle controversie tributarie relative a liquidazioni su provvedimenti giudiziari conviene evidenziare chiaramente il contenuto sostanziale della decisione impugnata (se limitata a questioni formali o se ha determinato conseguenze patrimoniali) e produrre eventualmente la documentazione probatoria per dimostrare l'assenza di un accertamento di credito.

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