Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01878/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente dell’I.P.I. (Istituto per la Promozione Industriale), transitata nei ruoli del Ministero a seguito della soppressione dell’ente ai sensi del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di alcune voci retributive e accessorie: quota del 50% del premio di produttività, versamenti al fondo di previdenza complementare Previgen, premio annuale Asfalisis, controvalore di polizze assicurative per morte e infortuni professionali ed extraprofessionali. La Corte d’appello ha riformato solo in parte, escludendo dal computo alcune voci e includendo la quota del premio di produttività. Il Ministero ha proposto ricorso principale deducendo la violazione dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la disciplina speciale dell’art. 7 consentisse solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio, e che fosse errato riconoscere l’anzianità di servizio e includere la quota di premio di produttività. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando l’esclusione dal trattamento ad personam dei versamenti al fondo previdenziale e delle polizze assicurative, nonché denunciando vizi motivazionali e violazione della contrattazione aziendale e di varie disposizioni normative e contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero, ritenendo fondati i motivi con cui si contestava l’applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e il riconoscimento automatico dell’anzianità e della quota di premio di produttività nell’assegno personale. Ha affermato che, nella fattispecie di soppressione dell’I.P.I., trova applicazione la norma speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, non l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 richiamante l’art. 2112 c.c., e che la tutela opera solo per il trattamento retributivo fondamentale e accessorio con carattere di fissità e continuità, nei limiti in cui la voce sia effettivamente retributiva e certa nell’an e nel quantum. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché formulato in modo generico, per un verso limitandosi a contestare la contrattazione aziendale e la valutazione delle prove, per altro verso denunciando un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, e comunque non sussistente secondo il paradigma dell’art. 132 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010

    È norma speciale che disciplina il passaggio del personale dell’ente soppresso ai ruoli ministeriali; garantisce la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale e accessorio, inteso nei termini propri dell’impiego pubblico contrattualizzato, e non consente automaticamente il mantenimento di ogni voce economica o dell’anzianità come posizione autonomamente azionabile.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte esclude la sua applicazione alla fattispecie perché il fenomeno successorio è regolato dall’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, norma speciale.

  • art. 2112 c.c.

    Non è la disciplina direttamente applicabile al trasferimento considerato, essendo richiamata in via mediata dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, ma non operante nella fattispecie per la prevalenza della norma speciale.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato per definire la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell’impiego pubblico contrattualizzato.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Serve a chiarire che il trattamento accessorio è correlato alla performance individuale e organizzativa o a particolari condizioni di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e argomentare il contrasto tra la sentenza e le norme/regole di diritto invocate; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c., non come mera insufficienza o incongruità della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua evocazione, nella specie, non vale a introdurre un controllo di merito sulla valutazione delle prove in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione il mero diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non per semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. in relazione alla motivazione della decisione.

  • artt. 200 e 202 d.P.R. n. 3/1957

    Richiamati nel ricorso incidentale, ma senza accoglimento delle doglianze formulate.

  • art. 3, comma 576, l. n. 537/1993

    Richiamato nel ricorso incidentale nell’ambito della censura sulle voci economiche, senza che la Corte ne faccia applicazione favorevole alla ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 226, l. n. 266/2005

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento delle doglianze.

  • art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011

    Richiamato nel ricorso incidentale nel tentativo di fondare il diritto all’inclusione di talune voci nel trattamento ad personam.

  • art. 50 contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell’I.P.I.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale; la Corte rileva però che la censura si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione della contrattazione aziendale, non sindacabile nei termini dedotti in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge; la Corte dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali se dovuto dalla ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nel passaggio del personale di un ente soppresso nei ruoli di altra amministrazione, la disciplina speciale che regola il fenomeno successorio prevale sulla disciplina generale del trasferimento d’azienda o del subentro ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, quando il legislatore abbia dettato una regola specifica di conservazione del trattamento economico.
  • La conservazione del trattamento economico, nei casi di transito del personale, non implica automaticamente il mantenimento di tutte le voci percepite presso l’ente di provenienza: occorre verificare se la singola voce abbia natura retributiva e sia compresa nel perimetro del trattamento fondamentale o accessorio tutelato dalla norma speciale.
  • L’anzianità di servizio pregressa non è di per sé un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro; rileva solo se la sua mancata considerazione produca un effettivo peggioramento del trattamento economico già in godimento, mentre non consente di pretendere ricostruzioni di carriera o miglioramenti della posizione giuridico-economica.
  • Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio non coincide con i soli requisiti di fissità e continuità, poiché anche voci accessorie possono presentare tali caratteristiche se collegate non alla performance, ma al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è inammissibile se si limita a elencare norme asseritamente violate senza spiegare in che modo la sentenza si ponga in contrasto con esse o con la loro interpretazione consolidata.
  • La denuncia di violazione della contrattazione aziendale non può essere veicolata come violazione di legge in cassazione se non viene dedotto l’errore nei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il vizio motivazionale sindacabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo con le anomalie radicali della motivazione stessa, quali mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contrasto o incomprensibilità.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.