Cassazione Civile, Ordinanza n. 01878/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente dell’I.P.I. (Istituto per la Promozione Industriale), transitata nei ruoli del Ministero a seguito della soppressione dell’ente ai sensi del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. In primo grado era stato riconosciuto il diritto all’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di alcune voci retributive e accessorie: quota del 50% del premio di produttività, versamenti al fondo di previdenza complementare Previgen, premio annuale Asfalisis, controvalore di polizze assicurative per morte e infortuni professionali ed extraprofessionali. La Corte d’appello ha riformato solo in parte, escludendo dal computo alcune voci e includendo la quota del premio di produttività. Il Ministero ha proposto ricorso principale deducendo la violazione dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la disciplina speciale dell’art. 7 consentisse solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale e accessorio, e che fosse errato riconoscere l’anzianità di servizio e includere la quota di premio di produttività. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando l’esclusione dal trattamento ad personam dei versamenti al fondo previdenziale e delle polizze assicurative, nonché denunciando vizi motivazionali e violazione della contrattazione aziendale e di varie disposizioni normative e contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero, ritenendo fondati i motivi con cui si contestava l’applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e il riconoscimento automatico dell’anzianità e della quota di premio di produttività nell’assegno personale. Ha affermato che, nella fattispecie di soppressione dell’I.P.I., trova applicazione la norma speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, non l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 richiamante l’art. 2112 c.c., e che la tutela opera solo per il trattamento retributivo fondamentale e accessorio con carattere di fissità e continuità, nei limiti in cui la voce sia effettivamente retributiva e certa nell’an e nel quantum. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché formulato in modo generico, per un verso limitandosi a contestare la contrattazione aziendale e la valutazione delle prove, per altro verso denunciando un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, e comunque non sussistente secondo il paradigma dell’art. 132 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
È norma speciale che disciplina il passaggio del personale dell’ente soppresso ai ruoli ministeriali; garantisce la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale e accessorio, inteso nei termini propri dell’impiego pubblico contrattualizzato, e non consente automaticamente il mantenimento di ogni voce economica o dell’anzianità come posizione autonomamente azionabile.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
La Corte esclude la sua applicazione alla fattispecie perché il fenomeno successorio è regolato dall’art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010, norma speciale.
art. 2112 c.c.
Non è la disciplina direttamente applicabile al trasferimento considerato, essendo richiamata in via mediata dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, ma non operante nella fattispecie per la prevalenza della norma speciale.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per definire la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell’impiego pubblico contrattualizzato.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Serve a chiarire che il trattamento accessorio è correlato alla performance individuale e organizzativa o a particolari condizioni di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente le norme violate e argomentare il contrasto tra la sentenza e le norme/regole di diritto invocate; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale rilevante ex art. 132 c.p.c., non come mera insufficienza o incongruità della motivazione.
art. 115 c.p.c.
La sua evocazione, nella specie, non vale a introdurre un controllo di merito sulla valutazione delle prove in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione il mero diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non per semplice insufficienza della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. in relazione alla motivazione della decisione.
artt. 200 e 202 d.P.R. n. 3/1957
Richiamati nel ricorso incidentale, ma senza accoglimento delle doglianze formulate.
art. 3, comma 576, l. n. 537/1993
Richiamato nel ricorso incidentale nell’ambito della censura sulle voci economiche, senza che la Corte ne faccia applicazione favorevole alla ricorrente incidentale.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento delle doglianze.
art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011
Richiamato nel ricorso incidentale nel tentativo di fondare il diritto all’inclusione di talune voci nel trattamento ad personam.
art. 50 contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell’I.P.I.
Richiamato dalla ricorrente incidentale; la Corte rileva però che la censura si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione della contrattazione aziendale, non sindacabile nei termini dedotti in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge; la Corte dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali se dovuto dalla ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel passaggio del personale di un ente soppresso nei ruoli di altra amministrazione, la disciplina speciale che regola il fenomeno successorio prevale sulla disciplina generale del trasferimento d’azienda o del subentro ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, quando il legislatore abbia dettato una regola specifica di conservazione del trattamento economico.
- La conservazione del trattamento economico, nei casi di transito del personale, non implica automaticamente il mantenimento di tutte le voci percepite presso l’ente di provenienza: occorre verificare se la singola voce abbia natura retributiva e sia compresa nel perimetro del trattamento fondamentale o accessorio tutelato dalla norma speciale.
- L’anzianità di servizio pregressa non è di per sé un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro; rileva solo se la sua mancata considerazione produca un effettivo peggioramento del trattamento economico già in godimento, mentre non consente di pretendere ricostruzioni di carriera o miglioramenti della posizione giuridico-economica.
- Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio non coincide con i soli requisiti di fissità e continuità, poiché anche voci accessorie possono presentare tali caratteristiche se collegate non alla performance, ma al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è inammissibile se si limita a elencare norme asseritamente violate senza spiegare in che modo la sentenza si ponga in contrasto con esse o con la loro interpretazione consolidata.
- La denuncia di violazione della contrattazione aziendale non può essere veicolata come violazione di legge in cassazione se non viene dedotto l’errore nei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il vizio motivazionale sindacabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo con le anomalie radicali della motivazione stessa, quali mancanza assoluta, apparenza, irriducibile contrasto o incomprensibilità.
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