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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 555/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificato il 18 dicembre 2002, relativo all’ICI per il 1998, con cui il Comune aveva richiesto maggiore imposta, oltre sanzioni e interessi, per due unità immobiliari di categoria D, già denunciate e in attesa di rendita. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP e la conferma in appello, la Cassazione aveva cassato la prima decisione e rinviato la causa, enunciando che, per gli immobili di categoria D, la richiesta di attribuzione della rendita comporta l’adesione al sistema generale delle rendite catastali e può determinare, dalla data della richiesta, un maggiore debito o un diritto al rimborso. In sede di rinvio, la CTR dell’Emilia-Romagna aveva ritenuto legittimo il criterio di accertamento comunale, considerando le dichiarazioni catastali della proprietaria come adesione al sistema della rendita. Contro la sentenza di rinvio la società proponeva sette motivi. Con il primo deduceva violazione degli artt. 24, 112 e 394 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, sostenendo che gli avvisi non si fondavano sull’efficacia retroattiva della rendita attribuita nel 1998, ma sulla mancanza della documentazione contabile e sull’applicazione del criterio delle rendite di fabbricati similari previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Con il secondo denunciava omessa pronuncia sulla non debenza di sanzioni e interessi ai sensi dell’art. 74, comma 3, della L. n. 342/2000. Con i motivi dal terzo al settimo censurava, sotto diversi profili processuali e sostanziali, l’applicazione di sanzioni e interessi, deducendo l’assenza di effettiva conoscenza della rendita, l’obiettiva incertezza interpretativa e la violazione dell’art. 74 della L. n. 342/2000, del D.Lgs. n. 472/1997 e della L. n. 212/2000.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: nel precedente giudizio di cassazione non era stata impugnata la premessa secondo cui gli avvisi avevano applicato retroattivamente la rendita attribuita nel 1998; tale statuizione era quindi coperta da giudicato interno e non poteva essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio. Ha accolto i motivi dal secondo al settimo, rilevando che la CTR aveva erroneamente considerato assorbita la questione relativa a sanzioni e interessi, sulla quale la contribuente conservava interesse a ottenere una pronuncia. Poiché la questione era di diritto e non richiedeva ulteriori accertamenti, la Corte l’ha decisa nel merito: gli atti attributivi o modificativi di rendita emessi prima del 1° gennaio 2000 potevano giustificare il recupero della maggiore imposta, ma sanzioni e interessi richiedevano la prova dell’effettiva conoscenza degli atti da parte del contribuente. Nel caso concreto tale prova mancava. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato non dovuti sanzioni e interessi, confermando il resto dell’accertamento e compensando le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. n. 342/2000

    In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente al primo gennaio 2000 (data dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, L. n. 342 del 2000, ex art. 74, comma 1), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l’applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione – come si desume dall’art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997 – richiede la prova dell’effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Per gli atti attributivi o modificativi della rendita emessi prima del 1° gennaio 2000, l’efficacia immediata consente il recupero della maggiore imposta, ma non basta da sola a fondare sanzioni e interessi, che richiedono la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto.

  • art. 74, comma 2, L. n. 342/2000

    In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente al primo gennaio 2000 (data dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, L. n. 342 del 2000, ex art. 74, comma 1), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l’applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione – come si desume dall’art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997 – richiede la prova dell’effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    La disciplina dell’art. 74, comma 2, concorre a subordinare l’irrogazione di sanzioni e interessi alla prova dell’effettiva conoscenza, da parte del contribuente, dell’atto di attribuzione o modifica della rendita.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    In tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente al primo gennaio 2000 (data dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, L. n. 342 del 2000, ex art. 74, comma 1), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l’applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione – come si desume dall’art. 74, comma 2, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997 – richiede la prova dell’effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    In applicazione dei principi generali sulle sanzioni tributarie, non possono essere irrogate sanzioni sulla base della sola conoscenza legale dell’attribuzione catastale: occorre dimostrare che il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’erronea pronuncia dichiarativa dell’assorbimento di un motivo di gravame determina il vizio di “omessa pronuncia” che deve essere censurato come vizio nullità processuale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); tuttavia, l’erronea indicazione del parametro normativo del sindacato di legittimità, non è vincolante nel caso in cui – come nella specie – possa agevolmente indentificarsi il vizio di legittimità censurato attraverso le argomentazioni svolte nella esposizione del motivo con riferimento alla nullità della sentenza.

    L’erronea dichiarazione di assorbimento, quando lascia senza decisione una questione che richiede ancora pronuncia, integra omessa pronuncia e va denunciata come nullità processuale; l’erronea indicazione del parametro normativo non impedisce l’esame se il vizio emerge chiaramente dal contenuto del motivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondaments3 tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

    Se la questione omessa è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può deciderla direttamente nel merito, senza rinviare la causa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice è vincolato non solo alla regola giuridica enunciata dalla Cassazione, ma anche ai relativi presupposti logico-giuridici e agli accertamenti ricompresi nell’enunciazione; le questioni presupposte non impugnate possono formare giudicato interno e non essere riesaminate.
  • L’erronea dichiarazione di assorbimento di una questione che conserva autonoma rilevanza e sulla quale la parte mantiene interesse integra omessa pronuncia.
  • Quando il vizio di omessa pronuncia riguarda una questione di mero diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la questione nel merito, senza rinvio.
  • Per gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale emessi prima del 1° gennaio 2000, la rendita può consentire il recupero della maggiore imposta anche senza comunicazione o notificazione al contribuente; l’applicazione di sanzioni e interessi richiede tuttavia la prova dell’effettiva conoscenza dell’atto, non essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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