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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza presentata dal ricorrente nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso nonché per il risarcimento del danno da ritardo;

Giustizia amministrativa202500734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Frosinone - Sportello unico per l'immigrazione sull'istanza dell'8 aprile 2025 diretta alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 18 febbraio 2025 in forza di un nulla osta al lavoro subordinato, aveva comunicato il proprio ingresso alla Prefettura e successivamente aveva chiesto la convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. 286/1998. Non essendo stato convocato né avendo ricevuto una risposta espressa, ha proposto azione ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo. Ha dedotto l'illegittimità del silenzio, evidenziando la necessità di definire la procedura mediante la sottoscrizione del contratto di soggiorno oppure mediante l'accertamento dell'eventuale mancata assunzione per cause non imputabili allo straniero, così da consentirgli di chiedere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.

La decisione

Il Tribunale ha accolto l'azione avverso il silenzio nei limiti dell'obbligo di concludere il procedimento, senza riconoscere direttamente il diritto al rilascio del titolo richiesto. Ha ritenuto che l'art. 22 del d.lgs. 286/1998 individui nello Sportello unico per l'immigrazione il responsabile del procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri e che, a fronte di una richiesta specifica e circostanziata, l'Amministrazione sia tenuta a fornire una risposta espressa, positiva o negativa, previa verifica dei relativi presupposti. Il dovere di provvedere deriva dall'art. 2 l. 241/1990 e dai principi di chiarezza e correttezza dell'azione amministrativa; neppure un'istanza eventualmente manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata esonera l'Amministrazione dal riscontro espresso, potendo soltanto giustificare una motivazione semplificata. La Prefettura è stata ordinata a concludere il procedimento con un provvedimento motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto non necessario nominare immediatamente un commissario ad acta, riservandone la nomina su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento. La domanda risarcitoria non risulta accolta né esaminata come autonoma statuizione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, da versare al bilancio della Giustizia amministrativa in ragione del gratuito patrocinio del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione; il giudice ha accertato l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina l'assunzione dei lavoratori subordinati stranieri e individua nello Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura il responsabile dell'intero procedimento.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Prevede il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la cui sottoscrizione costituiva l'oggetto della richiesta di convocazione del ricorrente.

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

    Il dovere di provvedere permane anche quando l'istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi è soltanto attenuato l'onere motivazionale.

  • art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Poiché il ricorrente era stato ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, le spese poste a carico dell'Amministrazione devono essere versate direttamente al bilancio della Giustizia amministrativa.

Massime di principio

  • A fronte di un'istanza specifica e circostanziata diretta all'esercizio di un'attività amministrativa, l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo, anche quando la verifica dei presupposti sostanziali possa condurre al diniego.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere non comporta il riconoscimento del diritto sostanziale al rilascio del titolo richiesto: l'Amministrazione conserva il potere di valutare la sussistenza dei presupposti e deve motivare l'esito della procedura.
  • L'art. 2 l. 241/1990 impone un riscontro espresso anche alle istanze manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate; in tali ipotesi è possibile una motivazione semplificata, ma non il silenzio.
  • L'obbligo di provvedere può essere desunto non soltanto da una specifica disposizione normativa, ma anche dai principi che informano l'azione amministrativa e, in particolari situazioni, da esigenze di giustizia ed equità.
  • Nel procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri, lo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura è tenuto a definire con atto espresso la richiesta puntuale dello straniero entrato in Italia in forza di nulla osta, anche quando debba valutare previamente la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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