Cassazione Penale, Sentenza n. 10763/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, in executivis, dell'applicazione dell'indulto sulle pene inflitte dal Tribunale di Roma con sentenze n. 2926/1997 e n. 5232/1997 (cumulo e continuazione ex art. 671 c.p.p.). Il Tribunale di Napoli, in sede rescissoria, aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006 in relazione a una successiva condanna (sentenza G.U.P. n. 2188/06 del 30/10/2006) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., ritenendo che la partecipazione associativa fosse perdurata fino a data vicina alla sentenza di primo grado e quindi ricadente nel quinquennio rilevante per la revoca dell'indulto. La difesa ha impugnato sostenendo che il Tribunale non aveva effettuato la necessaria verifica degli elementi concreti che provassero la prosecuzione della condotta associativa dopo l'arresto (26/03/2005) e, più in generale, che dalla motivazione delle sentenze di merito non risultava provata la persistenza della condotta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge sull'indulto; inoltre si contestava che eventuali ritardi processuali dovuti ad astensioni della difesa non potessero costituire di per sé causa ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ed ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Tribunale, pur richiamando elementi dalla sentenza di merito, non ha applicato correttamente il principio di diritto già indicato dalla Sezione (sentenza del 17/02/2021): quando la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta in caso di reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione è tenuto a determinare tale data mediante analisi motivata degli elementi emersi nel giudizio di merito, ispirandosi a criteri di logica e ragionevolezza e indicando elementi oggettivi. La Corte ha censurato l'uso di accertamenti generici e la dipendenza da fatti anteriori all'entrata in vigore della legge sull'indulto, oltre alla valutazione apparente circa i ritardi processuali, concludendo che il Tribunale non ha fornito valutazioni coerenti e sufficientemente motivate. Conseguentemente la decisione è annullata e rinviata per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
legge n. 241 del 31 luglio 2006 (indulto)
L'art. 1, comma 3 (richiamato) introduce la causa ostativa alla fruizione dell'indulto nel caso di commissione di reati nel quinquennio successivo all'entrata in vigore; la Corte interpreta che, per la revoca dell'indulto in presenza di reati permanenti contestati in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione deve accertare la data di cessazione della condotta sulla base degli elementi delle sentenze di merito.
art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Richiamato in rapporto alla revoca dell'indulto; la Corte sottolinea che l'accertamento dell'eventuale causa ostativa deve essere fondato su elementi probatori concreti e non su presunzioni processuali automatiche.
art. 671 c.p.p. (cumulo e continuazione)
Riferimento procedurale al cumulo delle pene e all'applicazione della continuazione tra le sentenze già esistenti; contestualmente rileva che l'eventuale applicazione dell'indulto riguarda le pene così determinate e il giudizio sull'ostatività richiede verifica temporale delle condotte.
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
Norma del codice penale relativa al reato di associazione mafiosa che è stato ritenuto nella condanna ritenuta ostativa; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto ma valuta la necessità di collegare temporalmente le condotte attribuite.
art. 623 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella censura per violazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito debba motivare adeguatamente le proprie decisioni nell'ordine dei provvedimenti esecutivi e rescissori.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione al vizio procedurale del provvedimento impugnato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non si sia adeguatamente conformato al principio di diritto fissato dalla precedente sentenza rescindente, violando così la norma procedurale sulla motivazione del giudice dell'esecuzione.
art. 672 c.p.p.
Richiamata nella impugnazione per vizi di motivazione; riguarda i poteri del giudice dell'esecuzione e gli effetti delle sentenze di condanna sul piano esecutivo, la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione operi verifiche motivate sugli elementi delle sentenze di merito.
Massime di principio
- Quando si tratta di revoca dell'indulto per reati permanenti contestati in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a prender per buona la data della sentenza di primo grado: deve accertare, sulla base delle motivazioni delle sentenze di merito, la data in cui la condotta illecita si è effettivamente cessata.
- La semplice affermazione generica della perdurante operatività di un'associazione o la mera indicazione di periodi cronologici ampi non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di una causa ostativa connessa a fatti successivi all'entrata in vigore della norma sull'indulto; sono necessari elementi fattuali concreti e specifici.
- Sussiste un onere probatorio dell'accusa nel dimostrare il protrarsi della condotta criminosa fino a date rilevanti per l'applicabilità di un beneficio: in mancanza di prove concrete, non può farsi ricorso a presunzioni processuali estese fino alla sentenza di primo grado.
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare l'applicabilità di benefici penitenziari, deve motivare logicamente e coerentemente le proprie conclusioni, esplicitando gli elementi oggettivi desunti dalle decisioni di merito che giustificano l'esclusione o la concessione del beneficio.
- Ritardi nella conclusione del rito (es. per astensione della difesa) non possono automaticamente trasformarsi in causa ostativa: la valutazione deve concentrarsi sulla effettiva persistenza della condotta criminosa nei termini temporali rilevanti.
- Se la sentenza di condanna non specifica la data di cessazione di una condotta permanente, ogni decisione esecutiva che incida su benefici come l'indulto deve essere preceduta da un esame accurato e motivato degli atti e delle sentenze di merito.
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