Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30270/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso il rigetto, da parte della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, dell'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRES per l'anno 2008. Il ricorso era fondato su due motivi: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse valorizzato, ai fini della decisione, la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità / avviso bonario, questione asseritamente mai proposta dalla contribuente in primo grado o in appello; con il secondo si denunciavano violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., oltre all'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonché omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la sentenza impugnata fosse motivata in modo illogico, contraddittorio e avulso dai fatti di causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul secondo motivo ha affermato che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle ipotesi di violazione del "minimo costituzionale" della motivazione; ha quindi escluso la nullità della sentenza perché la CTR aveva svolto una motivazione sufficiente e non contraddittoria. Sul primo motivo ha osservato che il rilievo sulla mancata produzione in atti della comunicazione di irregolarità era stato sollecitato dalle controdeduzioni dell'Ufficio, che avevano confermato l'esistenza della fase prodromica alla cartella; pertanto la CTR non aveva pronunciato su una questione estranea al thema decidendum, ma entro i limiti della materia devoluta dalle parti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidate in euro 5.600 oltre spese forfettarie del 15%.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la sua violazione perché la CTR ha deciso entro i limiti della materia devoluta dalle parti e non su una questione estranea al giudizio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. e del contenuto motivazionale.

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, ma la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso decisorio; nel caso concreto la CTR ha rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 36-bis D.P.R. 600/1973

    Norma richiamata nel secondo motivo quale parametro della pretesa illegittimità della cartella; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge in relazione all'art. 36-bis D.P.R. 600/1973.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammesso solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; fuori dalle ipotesi estreme di mancanza o apparenza della motivazione, il sindacato di legittimità è limitato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione della sentenza è deducibile in cassazione solo nei casi di violazione del "minimo costituzionale", ossia quando manchi del tutto la motivazione, essa sia apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà; altrimenti può rilevare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito valorizza elementi emersi dalle difese delle parti e decide nell'ambito della materia effettivamente devoluta al suo esame, anche se la parte ricorrente contesta che un certo documento o fatto non fosse stato specificamente dedotto in via originaria.
  • Ai fini della validità della sentenza, la concisa esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo è sufficiente se consente di comprendere gli elementi di fatto considerati dal giudice e le ragioni della decisione; la nullità ricorre solo quando tale comprensione non sia possibile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di censura all'illogicità della motivazione, se la sentenza impugnata presenta una motivazione sufficiente e coerente secondo i parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.