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Ordinanza

Ordinanza n. 1809/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale n. 160 del 13.5.2026, emesso dalla Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti - U.O.S. 216.02.01, notificato a mezzo PEC in data 15 maggio 2026 e di tutti gli atti connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202603798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto Dirigenziale regionale n. 160 del 13 maggio 2026, connesso alla voltura del decreto dirigenziale n. 51/2026 e agli impegni di bonifica relativi al sito Apreamare – ex Deriver

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto dirigenziale regionale chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Le censure cautelari erano incentrate sulla violazione del principio "chi inquina paga": la ricorrente sosteneva di non essere responsabile della contaminazione e che la propria porzione del compendio risultasse in gran parte non contaminata. Contestava inoltre l'estensione degli impegni di bonifica assunti, deducendo che il proprietario incolpevole non può essere obbligato a sostenere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Dagli atti risultava, tuttavia, che la voltura del decreto dirigenziale n. 51/2026 non era stata imposta autoritativamente dall'amministrazione, ma era seguita a una richiesta congiunta sottoscritta dalle undici aziende proprietarie delle aree del sito, nonché a una dichiarazione di subentro sottoscritta dalla ricorrente il 21 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non favorevolmente apprezzabile il fumus boni iuris. Ha richiamato il principio per cui il proprietario incolpevole, che non abbia causato l'inquinamento e non sia stato negligente nell'effettuare le segnalazioni e denunce previste, è ordinariamente tenuto alle sole misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione; a carico del proprietario restano gli oneri reali e il privilegio speciale immobiliare. Ha però rilevato che, nel caso concreto, l'assunzione degli impegni derivava da una richiesta congiunta e da una dichiarazione di subentro volontarie, non da un ordine autoritativo. Inoltre, la facoltà prevista dall'art. 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006 di assumere l'onere degli interventi nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità non impedisce al proprietario di assumere volontariamente un obbligo di maggiore estensione, anche in solido con altri proprietari. La deduzione della non responsabilità per l'inquinamento e della limitata contaminazione della propria area è stata quindi ritenuta non utile, alla luce del volontario subentro. Il TAR non ha svolto una distinta valutazione del periculum in mora, respingendo la domanda cautelare per l'insussistenza del fumus; ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 240, comma 1, lett. m) e p), d.lgs. 152/2006

    Individua le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, la cui imposizione al proprietario incolpevole è esclusa in assenza di responsabilità per l'inquinamento.

  • art. 245, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Consente al proprietario o gestore dell'area non responsabile della contaminazione di adottare misure di prevenzione e di assumere volontariamente l'onere degli interventi di bonifica nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità; tale facoltà non esclude l'assunzione volontaria di obblighi più estesi, anche solidali.

  • art. 253 d.lgs. 152/2006

    Limita ordinariamente gli effetti a carico del proprietario incolpevole agli oneri reali e al privilegio speciale immobiliare.

Massime di principio

  • Il principio "chi inquina paga" impedisce di imporre al proprietario di un'area contaminata, che non abbia causato né concorso a causare l'inquinamento, gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, salvo gli obblighi espressamente previsti dalla legge, tra cui le misure di prevenzione e gli oneri reali con il privilegio speciale immobiliare.
  • Il proprietario incolpevole che abbia adempiuto agli obblighi di segnalazione e denuncia è ordinariamente tenuto alle sole misure di prevenzione; gli interventi di bonifica e ripristino gravano sul responsabile della contaminazione.
  • Il proprietario non responsabile può assumere volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; una volta manifestata volontariamente tale disponibilità, non può utilmente opporre la propria estraneità causale all'inquinamento per sottrarsi agli impegni assunti.
  • La previsione secondo cui l'assunzione volontaria degli interventi riguarda il sito in proprietà o disponibilità non impedisce al proprietario di obbligarsi volontariamente per un'estensione maggiore, anche in solido con altri proprietari.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminati
RamiAmbiente
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneLegittimo affidamentoTutela cautelare

Testo integrale

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