Sentenza n. 1010/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento: – della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria di cui al Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021; – della relativa graduatoria di merito nominativa dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l''ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria di cui al Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021, pubblicata in data 28/09/2021; – del Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 1067 del 17-08-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria; – del Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 1071 del 01-09-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; – del punto 5 dell''Allegato 1, del Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 730; – del comma 2 dell''art. 8 del Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 nella parte in cui non consente anche ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di essere ritenuti idonei ed essere comunque inseriti nella propria graduatoria nazionale di riferimento se abbiano ottenuto un punteggio superiore a zero; – delle dichiarazioni di non idoneità dei ricorrenti e di non ammissione nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l''ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, secondo la prima scelta da essi rispettivamente effettuata; – di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale; per l''accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati idonei e ad essere inclusi nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, secondo la prima scelta da essi rispettivamente effettuata; per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione dei ricorrenti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, secondo la prima scelta da essi rispettivamente effettuata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prova di ammissione, graduatoria nazionale, determinazione dei posti disponibili e dichiarazioni di non idoneità e non ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, avendo partecipato alla prova di ammissione per l'anno accademico 2021/2022 e conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima, hanno impugnato gli atti della procedura deducendo cinque motivi. Con il primo hanno denunciato la violazione del decreto ministeriale n. 730/2021 e l'eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza, sostenendo che l'erronea formulazione del quesito n. 56, nonché l'ambiguità dei quesiti nn. 2, 21, 23 e 28, avrebbe dovuto comportare l'annullamento e la ripetizione dell'intera prova. Con il secondo hanno dedotto la violazione delle regole sulla predisposizione della prova e il difetto di istruttoria, lamentando l'assenza di informazioni sui criteri di nomina, sui requisiti degli esperti e sui lavori della commissione incaricata di elaborare i quesiti. Con il terzo hanno denunciato la violazione del principio di anonimato, sostenendo che l'identificazione preventiva di alcuni candidati sorteggiati, l'apposizione e la gestione dei codici alfanumerici e le modalità di consegna dei moduli avrebbero consentito manipolazioni o comunque compromesso la segretezza della prova. Con il quarto hanno contestato, per violazione della legge n. 264/1999 e difetto di istruttoria, la determinazione del fabbisogno e dei posti disponibili per i corsi. Con il quinto hanno denunciato una disparità di trattamento tra candidati UE ed extra-UE, poiché soltanto per i primi era prevista una soglia minima per l'inserimento in graduatoria. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse e per l'utilizzo del ricorso collettivo.
La decisione
Il TAR ha definito il ricorso dichiarandolo in parte infondato e in parte inammissibile. Il primo motivo è stato respinto nella parte relativa al quesito n. 56: l'attribuzione a tutti i candidati del punteggio corrispondente alla risposta esatta costituisce una misura di sterilizzazione dell'errore conforme al principio di conservazione degli atti, mentre l'annullamento dell'intera prova sarebbe sproporzionato e non risponderebbe a un concreto interesse dei ricorrenti, che comunque non superavano la soglia minima. Le ulteriori contestazioni sui quesiti nn. 2, 21, 23 e 28 sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché i ricorrenti non avevano indicato le risposte date né dimostrato che il riconoscimento del punteggio massimo conseguibile avrebbe consentito loro di superare la soglia e ottenere l'immatricolazione; per la stessa ragione non era configurabile una prova di resistenza unitaria nel ricorso collettivo. Il secondo motivo è stato respinto: dagli atti risultava che gli esperti erano stati nominati con apposito decreto ministeriale in ragione della natura altamente tecnica dell'incarico, possedevano requisiti di affidabilità, riservatezza e competenza, e avevano effettivamente elaborato i quesiti, come comprovato dai verbali sottoscritti e dalla consegna delle batterie al Ministero tramite strumenti sicuri. Il terzo motivo è stato respinto per assenza di principio di prova di manipolazioni, sostituzioni o frodi. Il principio di anonimato assume portata diversa nelle prove a quiz rispetto ai concorsi con elaborati originali valutabili discrezionalmente; nelle prove a risposta predeterminata, corrette meccanicamente e in sede diversa da quella di svolgimento, l'esito può essere alterato soltanto mediante effettive falsificazioni, non dimostrate nel caso concreto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché i ricorrenti non avevano superato la soglia minima. Il TAR ha comunque rilevato che la determinazione dei posti disponibili rientra nella programmazione ministeriale e nella discrezionalità tecnica e amministrativa delle autorità competenti, con priorità della capacità formativa degli atenei rispetto al fabbisogno professionale, e che i ricorrenti non avevano fornito elementi concreti di erroneità o irragionevolezza. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima carenza di interesse, non essendo stato dimostrato che, anche considerando il punteggio massimo ottenibile in relazione alle censure, i ricorrenti avrebbero potuto immatricolarsi. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore del Ministero, dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dell'Università di Roma Tor Vergata; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
art. 2 d.m. MUR n. 730/2021
La prova di ammissione è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata esperienza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
La disposizione impone il ricorso a esperti qualificati e rispettosi dei requisiti di imparzialità, trasparenza e riservatezza; nel caso concreto il TAR ha ritenuto dimostrato il rispetto di tali prescrizioni mediante il decreto di nomina e i verbali dei lavori.
art. 8, comma 2, d.m. MUR n. 730/2021
La questione della soglia minima per l'inserimento in graduatoria è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, perché i ricorrenti non hanno dimostrato che la sua eventuale eliminazione avrebbe consentito loro l'immatricolazione.
art. 3, commi 1, lett. a), e 2, lett. a), b), c), l. 2 agosto 1999, n. 264
La determinazione dei posti disponibili per i corsi a numero programmato costituisce attività di programmazione rimessa alle autorità ministeriali; la capacità formativa degli atenei costituisce elemento prioritario, mentre il fabbisogno professionale opera in via sussidiaria, nell'ambito di un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica.
art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La disposizione individua la categoria dei candidati provenienti da Paesi non UE cui si riferisce la graduatoria impugnata; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione sostanziale.
art. 34 c.p.a.
Il giudice ha pronunciato sul ricorso di annullamento e sulle connesse domande di accertamento e condanna in forma specifica, respingendo o dichiarando inammissibili le censure.
Massime di principio
- L'erroneità di un singolo quesito in una prova selettiva a quiz non comporta automaticamente l'annullamento dell'intera prova quando l'amministrazione possa neutralizzare l'errore attribuendo a tutti i candidati il punteggio corrispondente alla risposta corretta; la ripetizione integrale della prova è sproporzionata se non emerge uno specifico pregiudizio competitivo.
- Chi impugna quesiti di una prova selettiva deve indicare le risposte effettivamente date e dimostrare, attraverso una concreta prova di resistenza, che la rettifica del punteggio potrebbe consentire il superamento della soglia e il conseguimento del bene della vita; in mancanza, la censura è inammissibile per carenza di interesse.
- Nelle prove a quiz con risposte predeterminate e correzione meccanizzata, il principio di anonimato non è violato dalla mera possibilità astratta di associare il candidato al codice della prova: occorre fornire almeno un principio di prova di effettive manipolazioni, sostituzioni o frodi idonee ad alterare l'esito della selezione.
- La determinazione dei posti disponibili nei corsi universitari a numero programmato è espressione di attività di programmazione e di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; la capacità formativa concreta degli atenei costituisce parametro prioritario rispetto al fabbisogno professionale, e il sindacato giurisdizionale richiede la dimostrazione di errori di fatto, irragionevolezza o arbitrarietà.
- La mancata dimostrazione che l'accoglimento delle censure consentirebbe concretamente l'immatricolazione rende carenti l'interesse a contestare la soglia di accesso e la legittimazione a proporre unitariamente il ricorso collettivo.
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