Sentenza n. 1206/2026 - Milano, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi ex articolo 25, comma 4, L. n. 241/1990, su istanza di accesso ad immagini di videosorveglianza, relative a pubblica via, sede del sinistro stradale, rese indisponibili e rimosse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso alle immagini degli impianti comunali di videosorveglianza relative a un sinistro stradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 9 ottobre 2025 un'istanza di accesso alle immagini degli impianti di videosorveglianza comunali posti presso un'intersezione stradale, per individuare il veicolo che aveva danneggiato la propria autovettura il giorno precedente. A fronte del silenzio dell'amministrazione, dopo una diffida e messa in mora del 19 novembre 2025, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990. Il Comune ha riferito di avere acquisito i filmati il giorno stesso della richiesta, ma di non averli immediatamente messi a disposizione per la necessità di oscurare i dati riferibili a terzi e per l'indisponibilità di uno specifico applicativo informatico. Ha inoltre affermato di avere informato oralmente l'interessata delle circostanze e, il 28 gennaio 2026, di averle comunicato via PEC la disponibilità degli atti presso il Comando di Polizia Locale.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, la ricorrente ha ottenuto l'accesso alle immagini richieste e la sua pretesa è stata integralmente soddisfatta. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sull'illegittimità originaria del silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle circostanze di fatto, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Comune di Milano.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è indicata quale base della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
art. 116 c.p.a.
La norma è stata utilizzata per proporre il ricorso avverso il silenzio sull'istanza di accesso.
Massime di principio
- La sopravvenuta messa a disposizione dei documenti richiesti nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa di accesso risulta integralmente soddisfatta.
- In caso di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sopravvenuto della domanda di accesso, il giudice può compensare le spese di lite e porre comunque il contributo unificato a carico dell'amministrazione, tenuto conto delle circostanze concrete.
Come è indicizzato
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