Sentenza n. 8901/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento quanto al ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka, in merito al rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto in data 28 dicembre 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 9 dicembre 2025: dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alle verifiche aggiuntive sul nulla osta -OMISSIS- per lavoro subordinato/stagionale rilasciato in favore del ricorrente, con ordine di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro e non oltre 30 giorni o altro termine ritenuto di giustizia e nomina di un commissario ad acta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka sulla richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato-stagionale e silenzio della Prefettura di Rimini e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle verifiche aggiuntive relative al nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino bengalese, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato-stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Rimini il 14 giugno 2024 e aveva chiesto all'Ambasciata d'Italia a Dhaka la fissazione dell'appuntamento e il rilascio del visto d'ingresso. Con il ricorso introduttivo ha dedotto l'illegittimità del silenzio dell'Ambasciata e la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere. Con motivi aggiunti ha impugnato il silenzio della Prefettura di Rimini e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle verifiche aggiuntive riguardanti il nulla osta, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 in relazione all'art. 3 d.l. 145/2024, nonché eccesso di potere in relazione alle medesime disposizioni, e chiedendo l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per carenza di interesse concreto e attuale. L'art. 3 d.l. 145/2024, applicabile medio tempore ai lavoratori cittadini del Bangladesh, sospende l'efficacia dei nulla osta già rilasciati, salvo conferma espressa dello Sportello Unico per l'Immigrazione dell'esito positivo delle verifiche aggiuntive. Fino a tale conferma, sono sospesi anche i procedimenti per il rilascio dei visti pendenti alla data di entrata in vigore della disciplina. Pertanto, in assenza di un nulla osta efficace, l'Ambasciata non avrebbe potuto utilmente concludere il procedimento di rilascio del visto con un provvedimento favorevole, ma avrebbe dovuto adottare un provvedimento negativo o soprassessorio, prendendo atto della sospensione e attendendo le determinazioni delle amministrazioni competenti per le verifiche. Il procedimento relativo alle verifiche aggiuntive è stato ritenuto strutturalmente e funzionalmente autonomo, sebbene collegato al procedimento per il visto. Ne consegue l'assenza di un interesse concreto e attuale sia alla definizione del procedimento diplomatico sia all'ordine giudiziale richiesto con i motivi aggiunti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente a fondamento dell'obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma il giudice ha escluso l'interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento relativo al visto, stante la sospensione dell'efficacia del nulla osta.
art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico [...] non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica [...] del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
Per i lavoratori cittadini del Bangladesh, fino al 31 dicembre 2025 e nelle more del decreto ministeriale previsto dalla norma, il nulla osta è soggetto alle verifiche aggiuntive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; l'efficacia dei nulla osta già rilasciati è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello Unico per l'Immigrazione e sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei visti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disciplina del nulla osta al lavoro è richiamata dall'art. 3 d.l. 145/2024, che ne subordina l'efficacia, per le categorie interessate, alla positiva conclusione delle verifiche aggiuntive.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
La disposizione individua i requisiti e le procedure oggetto delle verifiche aggiuntive richiamate dall'art. 3 d.l. 145/2024.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta sospende l'efficacia di un nulla osta al lavoro e subordina la sua conferma a verifiche aggiuntive, il procedimento per il rilascio del visto d'ingresso pendente non può concludersi utilmente con il rilascio del visto fino alla conferma espressa del nulla osta.
- In presenza della sospensione legale dell'efficacia del nulla osta, il richiedente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere dal giudice un ordine di conclusione del procedimento per il visto, poiché l'amministrazione diplomatica non può adottare un provvedimento favorevole prima della definizione delle verifiche aggiuntive.
- Il procedimento relativo alle verifiche aggiuntive sul nulla osta e quello relativo al rilascio del visto d'ingresso, pur collegati, sono strutturalmente e funzionalmente autonomi; la pendenza del primo impedisce l'utilità immediata della conclusione del secondo.
- L'azione contro il silenzio è inammissibile quando, per effetto di una sospensione normativa del procedimento o dell'efficacia del presupposto necessario, il ricorrente non dimostri un interesse concreto e attuale all'adozione del provvedimento espresso richiesto.
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