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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20042/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un condòmino, della delibera assembleare del 24 ottobre 2012 con cui il condominio aveva approvato lavori edilizi ritenuti difformi da quelli già ordinati da una precedente sentenza del Tribunale di Catania. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di impugnazione, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione accogliendo l’appello del condòmino. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c., 1343, 1345, 1346 e 1418 c.c., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inutilizzabilità, nel giudizio di impugnazione della delibera, di accertamenti tecnici e provvedimenti cautelari non confermati nel merito; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione delle medesime norme codicistiche, sostenendo che la Corte d’appello non avesse considerato elementi idonei a escludere la pericolosità dell’intervento approvato. Il condòmino resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese disposta in appello ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte territoriale aveva ravvisato gravi ed eccezionali ragioni senza indicarle adeguatamente.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi principali e incidentali, perché ha rilevato in via preliminare l’improcedibilità del ricorso principale per inosservanza dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: nel fascicolo non era rinvenibile la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, necessaria per verificare la tempestività del ricorso. La Corte ha osservato che la notifica della sentenza era stata indicata nel ricorso, ma la relazione di notifica non risultava depositata né nel fascicolo del ricorrente né in quello del controricorrente; inoltre, non era possibile verificare altrimenti la tempestività, poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve. Conseguentemente, ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata omessa pronuncia

  • art. 1343 c.c.

    richiamato come norma sostanziale asseritamente violata nei motivi del ricorso

  • art. 1345 c.c.

    richiamato come norma sostanziale asseritamente violata nei motivi del ricorso

  • art. 1346 c.c.

    richiamato come norma sostanziale asseritamente violata nei motivi del ricorso

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma sostanziale asseritamente violata nei motivi del ricorso

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    usato per rilevare che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve e che la tempestività non poteva essere verificata altrimenti

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che la declaratoria di improcedibilità contrasti con le garanzie convenzionali

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole alla parte ricorrente

  • art. 1-bis dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato da raddoppiare

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relativa relata di notificazione se la notifica è avvenuta, è adempimento essenziale e la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso.
  • La verifica della tempestività del ricorso può essere effettuata solo se dagli atti risultano la data di notificazione della sentenza o, in mancanza, elementi idonei a dimostrare il rispetto del termine breve; se tali elementi non sono disponibili, il ricorso è improcedibile.
  • La mancata produzione della relata di notificazione non può essere superata dal solo richiamo, nel ricorso, alla data di notifica della sentenza, ove tale dato non sia documentalmente verificabile nel fascicolo.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione non contrasta, di per sé, con l’art. 6 CEDU, atteso che nel giudizio di legittimità le formalità processuali rispondono alla peculiare struttura del rimedio e all’esigenza di controllo della ritualità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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