Sentenza n. 858/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 738/2024), pubblicata in data 24.01.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro, pari a 11 mensilità della retribuzione di riferimento (ovvero nell'importo calcolato di euro 27.181,44).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 27.181,44, pari a undici mensilità della retribuzione di riferimento, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a risarcirgli il danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, mediante il pagamento di undici mensilità della retribuzione di riferimento, quantificate in euro 27.181,44, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il giudice ha verificato la regolare attestazione della conformità della sentenza civile all'originale, la notificazione del titolo al Ministero presso il domicilio reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'amministrazione e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'omessa esecuzione e in assenza di contestazioni, ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, per il caso di ulteriore inerzia, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla segnalazione del ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza in relazione alla reiterata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di analoghi giudicati.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della conformità del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro l'amministrazione inadempiente all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, quando il titolo sia regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un titolo civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato, comprese quelle maturate a titolo di interessi legali, e fissare un termine per l'adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare o far adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il compenso del commissario può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria, senza autonoma liquidazione a carico delle parti.
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