Sentenza del 30/06/2016 n. 13343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deducendo la violazione dell'art. 1, Parte Prima, Nota 2-bis, n. 4, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Secondo l'Ufficio, la contribuente non poteva beneficiare dell'agevolazione prima casa per l'acquisto del nuovo immobile se questo non era destinato a costituire la propria abitazione principale. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente la vendita della precedente abitazione agevolata e il successivo acquisto entro un anno, escludendo la necessità di una reale destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, nel caso di acquisto effettuato entro un anno dalla vendita della precedente prima casa, l'agevolazione è subordinata alla destinazione del nuovo immobile a propria abitazione principale. Tale requisito implica che l'acquirente vi stabilisca anagraficamente la propria residenza entro l'anno dalla vendita del precedente immobile agevolato. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 1, Parte Prima, Nota 2-bis, n. 4, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
acquisto di un immobile "da adibire a propria abitazione principale"
Per l'acquisto effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione acquistata con i benefici prima casa, l'agevolazione richiede che il nuovo immobile sia destinato a effettiva abitazione principale dell'acquirente, con trasferimento anagrafico della residenza entro il termine previsto.
Art. 1, Parte Prima, Nota 2-bis, n. 1, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
voler stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato
Per il primo acquisto agevolato è sufficiente dichiarare l'intenzione di trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'immobile, secondo la disciplina applicabile al caso concreto; ciò è diverso dal requisito, più specifico, previsto per il riacquisto entro un anno dalla vendita della precedente prima casa.
Art. 47, comma 2, Costituzione
La finalità dell'agevolazione prima casa è favorire l'accesso all'abitazione come bene primario, evitando che il beneficio venga utilizzato per finalità meramente speculative.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto fondato.
Massime di principio
- Nel riacquisto di un'abitazione entro un anno dalla vendita della precedente casa acquistata con agevolazioni prima casa, non è sufficiente acquistare un nuovo immobile: occorre destinarlo a propria abitazione principale.
- Il requisito della destinazione ad abitazione principale deve essere verificato concretamente e, secondo il principio affermato, comporta il trasferimento della residenza anagrafica nel nuovo immobile entro il termine previsto.
- Non bisogna confondere i requisiti del primo acquisto agevolato con quelli del riacquisto dopo la vendita della precedente prima casa: le due fattispecie possono prevedere condizioni differenti.
- Le agevolazioni fiscali prima casa, essendo eccezioni al regime ordinario, devono essere interpretate rispettando rigorosamente le condizioni stabilite dalla legge.
- La finalità dell'agevolazione è sostenere l'acquisto dell'abitazione principale e non favorire operazioni speculative o investimenti immobiliari privi di effettiva destinazione abitativa.
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