Sentenza n. 666/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 600/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 4187/2023, pubblicata in data 24 aprile 2024, notificata il 26 aprile 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad accreditare la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 600/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero all'emissione in favore della docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 26 aprile 2024, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, sempre che nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudicato. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a un'Amministrazione statale l'attribuzione di un beneficio o l'accredito di somme, la mancata esecuzione consente di proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- La notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti sufficienti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza diretta all'esecuzione di un obbligo amministrativo di pagamento o di attribuzione di un beneficio.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine stabilito e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; quando svolge le funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è necessariamente previsto un compenso aggiuntivo.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione nei capitoli di bilancio specificamente destinati all'adempimento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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