Ordinanza n. 159/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e conseguente esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2026, nonché la conseguente comunicazione di esclusione. È stata contestata anche la previsione dell'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, nella parte in cui riserva prioritariamente il 75% delle autorizzazioni ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell'area, prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dei requisiti di eco-compatibilità. L'amministrazione ha eccepito la tardività della censura rivolta contro la norma regolamentare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, limitatamente alla posizione della ricorrente, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, consentendole di svolgere l'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione di merito. Ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% a favore delle imprese residenti, poiché essa sembra prescindere completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. Ha respinto, in questa fase, l'eccezione di tardività, rilevando che l'interesse a ricorrere è sorto soltanto con l'atto applicativo, ossia con la collocazione in graduatoria in posizione non utile. Ha ravvisato il periculum in mora nei danni gravi e irreparabili derivanti dalla perdita della stagione favorevole, dai mancati introiti e dal possibile definitivo sviamento della clientela. Ha fissato l'udienza pubblica per il 30 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
In sede cautelare, la previsione appare potenzialmente illegittima nella parte in cui riserva il 75% delle autorizzazioni alle imprese residenti senza considerare la qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare; il TAR ha ravvisato sufficienti profili di fondatezza e il pericolo di danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- La censura contro una previsione regolamentare priva di immediata lesività non è tardiva se proposta congiuntamente all'impugnazione dell'atto applicativo che determina concretamente la lesione, poiché l'interesse a ricorrere sorge con quest'ultimo atto.
- In sede cautelare, una riserva di autorizzazioni a favore degli operatori residenti può presentare profili di illegittimità quando operi prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità rilevanti per l'attività autorizzata.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nella perdita della possibilità di esercitare un'attività economica durante una stagione favorevole, quando ciò comporti mancati introiti e il rischio di definitivo sviamento della clientela.
- Quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere i provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione del ricorrente, consentendogli provvisoriamente lo svolgimento dell'attività fino alla decisione di merito.
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