Sentenza del 13/03/2018 n. 827 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Misure cautelari - Comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria - Immobili conferiti in fondo patrimoniale - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della possibile iscrizione ipotecaria su immobili conferiti in un fondo patrimoniale, sostenendo che tali beni non potessero essere aggrediti per debiti estranei ai bisogni della famiglia. La contestazione era stata proposta sulla base del solo preavviso di iscrizione ipotecaria. La decisione chiarisce che, prima dell'effettiva iscrizione, non è possibile verificare quali immobili saranno concretamente colpiti, poiché il preavviso non individua necessariamente i beni oggetto dell'ipoteca. Inoltre, l'esistenza e l'opponibilità del fondo patrimoniale devono essere provate dal contribuente mediante dimostrazione sia della trascrizione dell'atto sia della sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
La decisione
La contestazione non può essere accolta sulla base del solo preavviso, perché l'accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria presuppone che l'iscrizione sia stata effettivamente eseguita e che siano individuabili gli immobili colpiti. Il contribuente sopporta l'onere di provare l'esistenza del fondo patrimoniale e il perfezionamento delle formalità necessarie per renderlo opponibile ai terzi. Ne consegue che la tutela può essere esercitata efficacemente dopo l'iscrizione e solo sulla base di una prova completa dell'opponibilità del fondo.
Norme richiamate
Disciplina civilistica del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può limitare l'aggressione dei beni per debiti non contratti nell'interesse della famiglia, ma tali limiti devono risultare da un atto validamente perfezionato e opponibile ai terzi.
Regole sulla trascrizione e sull'annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio
La sola trascrizione dell'atto costitutivo non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare anche l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, necessaria per rendere il vincolo opponibile ai terzi.
Disciplina delle misure cautelari nella riscossione e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Il preavviso non consente di accertare in via definitiva la legittimità dell'ipoteca, poiché l'iscrizione non è ancora stata eseguita e i beni da colpire non sono necessariamente individuati.
Massime di principio
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria, da solo, potrebbe non consentire un accertamento giudiziale completo: occorre verificare se e su quali beni l'ipoteca venga effettivamente iscritta.
- Chi invoca la protezione di un fondo patrimoniale deve provare non solo la sua costituzione, ma anche il corretto completamento delle formalità pubblicitarie necessarie per renderlo opponibile ai creditori.
- La trascrizione del fondo patrimoniale non sostituisce l'annotazione nell'atto di matrimonio quando quest'ultima è richiesta per l'opponibilità ai terzi.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre l'atto costitutivo, la prova della trascrizione e quella dell'annotazione matrimoniale, oltre a dimostrare che il debito non riguarda bisogni della famiglia.
- La tutela contro l'iscrizione ipotecaria deve essere valutata distinguendo tra la fase preparatoria del preavviso e la fase successiva all'effettiva iscrizione, nella quale è possibile contestare concretamente i beni colpiti e la sussistenza dei presupposti dell'ipoteca.
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