Sentenza n. 469/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 275/2025 pubblicata il 16.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1330/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Pesaro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile e munita di certificazione di passaggio in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi soltanto formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario costituiva il titolo giudiziale che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio e alle somme corrispondenti.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza avverso un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento sollecito, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
La disciplina processualcivilistica sulla distrazione delle spese è stata applicata nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e siano decorsi 120 giorni ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita e l'Amministrazione non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione; il commissario esercita le proprie funzioni dopo la scadenza del termine assegnato e su istanza del creditore.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a incentivare l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese processuali anche qualora provveda successivamente o non contesti l'inadempimento.
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