Cassazione Civile, Ordinanza n. 10660/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRES emessi per gli anni 2009, 2010 e 2011 nei confronti di una società, ritenuta aver omesso la contabilizzazione di interessi attivi su un finanziamento infruttifero di euro 7.200.000 concesso a una società controllata per l’acquisto di un terreno. L’Ufficio, sulla base di un PVC, ha qualificato la protratta invariabilità del prestito come comportamento antieconomico e ha rideterminato presuntivamente i ricavi non dichiarati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, richiamando anche gli artt. 89 e 109 TUIR. Dopo il primo giudizio favorevole alla contribuente e una precedente cassazione con rinvio, la CTR di Brescia, in sede di rinvio, ha nuovamente accolto la tesi della società ritenendo che l’Ufficio avesse operato una riqualificazione postuma del rapporto, assimilabile a un’ipotesi di abuso del diritto non contestata. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 2729 c.c. e degli artt. 89 e 109 TUIR, sostenendo che il giudice di rinvio si fosse fermato al dato letterale senza ricercare la reale volontà delle parti e che il finanziamento dovesse considerarsi oneroso; 2) violazione dell’art. 89 TUIR e dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo che non si trattava di abuso del diritto ma di venir meno dei presupposti della temporaneità che avrebbero giustificato la gratuità del prestito e la conseguente debenza di interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice del rinvio aveva accertato, con valutazione di merito non censurata efficacemente, che le parti avevano effettivamente voluto un finanziamento infruttifero e che il comportamento complessivo non evidenziava riscossione o contabilizzazione di interessi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo affermando la netta distinzione tra evasione ed elusione: l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 consente il recupero in presenza di infedeltà o omissioni dichiarative/contabili, mentre nel caso concreto non vi erano rappresentazioni contabili false o incomplete ma un contestato comportamento antieconomico; pertanto, la ripresa, se del caso, avrebbe dovuto essere veicolata attraverso la disciplina antielusiva vigente ratione temporis, non tramite la norma sull’accertamento induttivo per evasione. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
L’interpretazione delle pattuizioni deve ricercare la comune volontà delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale; nel caso concreto ciò ha condotto a ritenere voluto un finanziamento infruttifero.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici non sono state ritenute idonee a smentire l’accertamento circa la gratuità del finanziamento e la volontà negoziale delle parti.
art. 89 d.P.R. n. 917/1986
La norma è stata richiamata dall’Ufficio per recuperare interessi attivi non contabilizzati; la Corte ha però osservato che, in assenza di ricavi effettivamente conseguiti o di contabilità infedele, non può essere usata per giustificare una ripresa fondata solo su un’asserita antieconomicità.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall’Ufficio quale base per la ripresa di componenti positivi non contabilizzati; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo decisivo che mancassero omissioni o falsità contabili.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
La disposizione legittima la rettifica in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza delle scritture/dichiarazioni e di presunzioni gravi, precise e concordanti; non può essere usata per colpire un mero comportamento antieconomico privo di infedeltà contabile.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte ha affermato che, se l’Amministrazione intende contestare un’operazione come elusiva/abusiva, deve utilizzare la disciplina antielusiva vigente ratione temporis, non la norma sull’accertamento per evasione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la disposizione processuale invocata per denunciare violazioni di legge nella sentenza impugnata.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica il procedimento camerale seguito per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La distinzione tra evasione ed elusione è netta: l’evasione presuppone una rappresentazione contabile o dichiarativa falsa, inesatta o incompleta; l’elusione riguarda invece operazioni formalmente corrette ma prive di sostanza economica o di logica commerciale, poste in essere al fine di conseguire un vantaggio fiscale.
- L’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 presuppone infedeltà, incompletezza o falsità delle scritture o della dichiarazione, non potendo essere fondato soltanto sulla valutazione di antieconomicità di una scelta imprenditoriale.
- Quando l’Amministrazione contesta la gratuità o la non imponibilità di un’operazione per ragioni antielusive, deve utilizzare lo strumento normativo antielusivo applicabile ratione temporis, non la disciplina dell’accertamento per evasione.
- L’interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione delle parti; se dal complesso del comportamento negoziale emerge la volontà di un finanziamento infruttifero, tale qualificazione non può essere superata senza una specifica e corretta critica delle risultanze interpretative.
- In mancanza di contabilizzazione o riscossione di interessi e di elementi che dimostrino una diversa pattuizione, non è consentito presumere la fruttuosità del finanziamento solo perché la scelta economica appaia svantaggiosa o fiscalmente conveniente per il gruppo.
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