Sentenza n. 3609/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato agli atti del procedimento amministrativo relativo alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/98, nonché per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata in data 12 gennaio 2026 e per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione degli atti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori
Esito
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto dal Tribunale per i minorenni l'autorizzazione alla permanenza in Italia per assistere la figlia minore, aveva presentato alla Questura domanda di rilascio del relativo permesso di soggiorno. Non avendo ricevuto informazioni sullo stato della pratica, aveva presentato un'istanza di accesso documentale e civico generalizzato ai sensi della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, si era formato il silenzio-rigetto previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990. La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'Amministrazione all'ostensione degli atti. In pendenza del giudizio, la Questura comunicava che il procedimento relativo al permesso di soggiorno era stato definito con esito positivo; l'Amministrazione eccepiva quindi la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la comunicazione dell'esito positivo del procedimento principale avesse integralmente soddisfatto l'interesse conoscitivo posto a fondamento dell'istanza di accesso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha comunque esaminato la soccombenza virtuale ai fini delle spese, rilevando che il ricorso era originariamente fondato: la ricorrente aveva un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dello stato del procedimento, mentre l'inerzia della Questura aveva determinato un silenzio-rigetto illegittimo. Nonostante la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, le spese sono state integralmente compensate. Il TAR ha ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nelle peculiarità della vicenda: l'inerzia iniziale aveva dato causa al giudizio, ma l'Amministrazione aveva poi definito favorevolmente il procedimento e comunicato tempestivamente l'esito, consentendo la rapida cessazione della lite.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998
Costituisce il riferimento normativo del permesso di soggiorno richiesto per assistere la figlia minore, nell'ambito della fattispecie concreta.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il decorso del termine di trenta giorni senza risposta sull'istanza di accesso determina il silenzio-rigetto.
art. 22 l. 241/1990
Richiede, ai fini dell'accesso documentale, un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata; tale interesse sussisteva rispetto alla conoscenza dello stato del procedimento relativo al soggiorno.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento di accesso entro il termine previsto; l'inerzia della Questura è stata ritenuta illegittima.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
Si applica quando un comportamento amministrativo successivo alla proposizione del ricorso soddisfa integralmente la pretesa azionata, facendo venir meno oggettivamente la lite.
art. 26 c.p.a.
Richiamando l'art. 92 c.p.c., consente la regolazione e, in presenza di giusti motivi, la compensazione delle spese anche nel caso di cessazione della materia del contendere.
art. 92 c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nelle peculiari connotazioni della controversia e nel comportamento collaborativo, seppure tardivo, dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione pone in essere un'attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, rendendo oggettivamente superflua la prosecuzione del processo.
- Nel giudizio di accesso, la comunicazione dell'esito del procedimento amministrativo può soddisfare integralmente l'interesse conoscitivo del richiedente anche senza un'ostensione materiale degli atti, quando la pretesa era concretamente diretta a conoscere lo stato e l'esito della pratica.
- La mancata definizione dell'istanza di accesso entro il termine di legge determina un silenzio-rigetto illegittimo quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di un procedimento incidente sulla propria posizione giuridica.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, da regolare sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- Anche in presenza di soccombenza virtuale dell'Amministrazione, il giudice può compensare integralmente le spese quando le peculiari circostanze della controversia, tra cui l'adempimento tardivo ma spontaneo e collaborativo dell'Amministrazione, integrino gravi ed eccezionali ragioni.
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