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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06832/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un istituto autonomo case popolari ha contestato un avviso di accertamento ICI emesso per l'annualità 2005 da un comune, deducendo in primo grado l'erroneità del classamento catastale di alcuni immobili, qualificati in categoria A/2 anziché A/3 o A/4 perché alloggi di edilizia economica e popolare. In cassazione ha articolato quattro censure: (1) nullità per motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello, nella parte in cui ha ritenuto rilevante una precedente decisione su classamento; (2) violazione delle norme sul contenuto del ricorso introduttivo tributario, sostenendo che la doglianza sul classamento era stata ritualmente proposta e che la sentenza successivamente prodotta incideva proprio su quel tema; (3) violazione del giudicato, perché la precedente sentenza della CTP di Catania n. 788/08/11, confermata in cassazione, avrebbe già accertato l'erroneità del classamento; (4) violazione delle norme sul contenzioso tributario, assumendo che il vizio originario del classamento possa essere fatto valere anche oltre il termine di 60 giorni, quando il classamento sia richiamato in un atto impositivo successivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha riconosciuto teoricamente fondato il secondo ma irrilevante, ha dichiarato improcedibile il terzo per mancata produzione del documento rilevante e ha respinto il quarto, affermando la definitività del classamento non impugnato nei termini e la conseguente impugnabilità dell'atto impositivo solo per vizi propri.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente ricorrente. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, ha ritenuto comunque improcedibile la censura fondata sul preteso giudicato esterno per mancata produzione della sentenza invocata, e ha confermato che l'atto di classamento catastale, una volta notificato e non tempestivamente impugnato, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione nei successivi giudizi contro gli avvisi ICI che lo abbiano applicato, i quali possono essere contestati solo per vizi propri. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese in favore dell'Agenzia costituita.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta chiara e non meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la sua violazione in concreto.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo; la Corte ha ritenuto che la questione del classamento fosse già compresa nel thema decidendum originario.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato sostanziale; in astratto la Corte riconosce la rilevanza del giudicato, ma il motivo è stato dichiarato improcedibile per difetto di produzione del documento su cui si fondava.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il giudicato formale/sostanziale; la doglianza non è stata esaminata nel merito per improcedibilità.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto di classamento rientra tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario nel termine perentorio previsto dalla norma; scaduto tale termine, il classamento non può essere contestato incidentalmente nei giudizi contro gli atti impositivi successivi.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    È il termine perentorio per impugnare gli atti tributari, richiamato per affermare la definitività del classamento non impugnato tempestivamente.

  • art. 74, comma 3, L. n. 342 del 2000

    La notifica dell'atto impositivo che recepisce la rendita vale anche come notificazione della rendita attribuita; da tale notifica decorre l'onere di impugnazione autonoma dell'atto modificativo del classamento entro 60 giorni.

  • art. 74, ultimo comma, L. n. 342 del 2000

    "i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita"

    Gli atti impositivi che applicano una rendita attribuita funzionano come notifica della rendita stessa, facendo decorrere il termine per impugnarla.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Gli atti impositivi successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, non per contestare la legittimità della rendita/classamento già definitivo.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il documento su cui il motivo si fonda, nel suo contenuto e nella sede processuale in cui si trova.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancata produzione del documento posto a base del motivo determina improcedibilità del relativo motivo di ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi esaminati.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stata la base formale delle doglianze di nullità processuale per motivazione apparente e violazione del giudicato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di corretta imposizione in relazione al classamento catastale; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando è incomprensibile o del tutto mancante; non lo è se la parte contesta in realtà la correttezza della soluzione adottata dal giudice.
  • Un precedente giudicato sul classamento catastale può essere invocato solo se il relativo documento è specificamente prodotto e indicato nel ricorso; in cassazione l'omessa produzione del documento fondante il motivo ne determina l'improcedibilità.
  • L'atto di classamento catastale, una volta notificato e non impugnato nel termine di legge, diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione nei successivi giudizi contro gli avvisi di imposizione che lo recepiscono.
  • Gli avvisi impositivi che applicano una rendita catastale già notificata non consentono di contestare nuovamente il classamento, salvo i soli vizi propri dell'atto impositivo successivo.
  • La notifica del primo atto impositivo che recepisce la rendita può equivalere a notificazione della rendita stessa, facendo decorrere il termine per l'impugnazione autonoma del classamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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