Cassazione Civile, Ordinanza n. 21399/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito imponibile di un contribuente per l'anno d'imposta 2008. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., sostenendo di non avere mai avuto notizia del giudizio di appello né della sentenza, perché la notifica del ricorso in appello dell'Agenzia sarebbe stata nulla: secondo il ricorrente, la spedizione a mezzo posta al difensore domiciliatario del primo grado non si sarebbe perfezionata né per consegna, per temporanea assenza del destinatario, né per compiuta giacenza, perché applicabile il termine di 30 giorni previsto dall'art. 40 d.P.R. n. 655/1982; inoltre non sarebbe stata prodotta la cartolina attestante la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. In via subordinata ha dedotto di avere proposto querela di falso sulle attestazioni dell'ufficiale postale e ha chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'impugnazione tardiva del contumace involontario ex art. 327, comma 2, c.p.c., il contribuente dovesse allegare e dimostrare sia la nullità della notificazione sia la mancata conoscenza del processo conseguente a quel vizio. Nel caso concreto la notifica era stata eseguita presso lo studio del difensore domiciliatario in primo grado e i vizi dedotti (termine di giacenza e prova della raccomandata informativa) non erano sufficienti a escludere la presunzione di conoscenza del giudizio. Quanto alla querela di falso, la Corte ha osservato che nel giudizio di cassazione essa va proposta in via principale e che, una volta accertata la falsità, il rimedio è la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c.; non è invece configurabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Per l'impugnazione tardiva del contumace involontario occorre allegare e provare, oltre al vizio della notificazione, anche la mancata conoscenza del processo derivante da quel vizio; tale prova può essere esclusa dalla presunzione di conoscenza quando la notificazione sia stata eseguita in un luogo o a una persona del tutto estranei al destinatario.
art. 360 c.p.c.
Indicato dal ricorrente come parametro dei motivi di legittimità dedotti.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di appello nel processo tributario.
art. 40 d.P.R. n. 655 del 1982
Invocato dal ricorrente per sostenere che, in materia di compiuta giacenza, sarebbe richiesto un periodo di trenta giorni.
art. 8, secondo comma, L. n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notifica a mezzo posta.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione per irreperibilità o assenza del destinatario.
artt. 49 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dal ricorrente tra le disposizioni processuali del giudizio tributario.
art. 295 c.p.c.
La Corte esclude che nel giudizio di cassazione possa disporsi la sospensione necessaria per la pendenza della querela di falso.
art. 395 c.p.c.
Una volta accertata la falsità degli atti, il rimedio idoneo a rescindere la sentenza fondata su tali atti è la revocazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine ordinario può essere ammessa solo se la parte dimostra non solo il vizio della notificazione dell'atto introduttivo, ma anche che da quel vizio sia derivata la mancata conoscenza del processo; la sola allegazione del difetto di regolarità formale non basta.
- Quando la notificazione dell'atto di appello sia stata eseguita presso il difensore domiciliatario del primo grado, i vizi relativi alla compiuta giacenza o alla prova della raccomandata informativa non sono, di per sé soli, sufficienti a vincere la presunzione di conoscenza del giudizio.
- Se la notifica non è stata eseguita in un luogo o a una persona del tutto privi di collegamento con il destinatario, opera una presunzione iuris tantum di conoscenza del processo, con conseguente onere del notificante di superare eventuali contestazioni solo nei casi di notificazione radicalmente estranea al destinatario.
- Nel giudizio di cassazione, la falsità di atti del procedimento di merito deve essere dedotta mediante querela di falso proposta in via principale; una volta accertata la falsità, il rimedio per incidere sulla sentenza è la revocazione, non la mera declaratoria di nullità né la sospensione necessaria del giudizio di legittimità.
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