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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47742/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GUP del Tribunale di Brescia (9/7/2024) che aveva dichiarato la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., poiché l'atto era stato notificato con le modalità previste dall'art. 157-bis c.p.p. anziché dall'art. 157 c.p.p.; il GUP aveva ritenuto che il verbale di identificazione non provasse la effettiva conoscenza del procedimento e aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la corretta notificazione. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo "abnormità" del provvedimento e che la restituzione avrebbe creato una stasi ingiustificata e potenzialmente nuove nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del GUP non rientri nella categoria degli atti abnormi: il giudice ha esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento (verificare la ritualità della notificazione e ordinare la restituzione degli atti al P.M.) e la regressione del procedimento alla fase delle indagini non costituisce di per sé abnormità funzionale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'abnormità funzionale sussiste solo quando l'ordine imposto al P.M. comporti un adempimento che si traduca in un atto nullo rilevabile nel futuro processo; fuori da tale ipotesi il P.M. è tenuto ad osservare il provvedimento giudiziale. La Corte ha altresì osservato che, nel caso concreto, ove l'imputato avesse già ricevuto avvisi ex art.161, comma 1, c.p.p., la notifica ai sensi dell'art.415-bis poteva legittimamente avvenire con le modalità adottate, ma in ogni caso la restituzione non configura abnormità.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    avviso di conclusione delle indagini preliminari

    L'avviso è presupposto dell'esercizio dell'azione penale; la sua corretta notificazione può essere oggetto di verifica da parte del giudice e, in caso di vizio, il GUP può disporre la restituzione degli atti al P.M.

  • art. 157 c.p.p.

    modalità ordinarie di notificazione degli atti all'imputato

    Rappresenta la modalità ordinaria prevista per la notificazione diretta all'imputato; il GUP ha ritenuto che la notifica con modalità diverse potesse determinare nullità della notificazione dell'avviso ex art.415-bis

  • art. 157-bis c.p.p.

    modalità semplificate di notificazione (es. tramite difensore o altre forme)

    La Corte osserva che, laddove siano intervenuti avvisi ex art.161, comma 1, la notifica dell'avviso ex art.415-bis poteva essere effettuata con le modalità adottate (art.157-bis) senza che il P.M. incorresse in nullità; tuttavia la questione della ritualità specifica rimane verificabile dal GUP

  • art. 161, comma 1 c.p.p.

    avvisi di comparizione o altri avvisi all'imputato

    Se l'imputato ha già avuto contezza del procedimento tramite gli avvisi ex art.161, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può essere considerata conoscibile anche se effettuata con modalità semplificate

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, PMT c. Pastella; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni; Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, PM c. Iodice; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, PM c. Gulino; Sez. 6, Sent. n. 5159 del 14/01/2014, Morra; Sez. U n. 42603 del 13/07/2023, El Karti)

    varie pronunce richiamate dalla Corte

    Costante orientamento: il rimedio dell'impugnazione per abnormità va limitato ai casi in cui il provvedimento giudiziale imponga al P.M. un adempimento che si traduca in un atto nullo rilevabile nel futuro processo. La restituzione degli atti disposta dal GUP, esercizio di un potere legale, non è di per sé atto abnorme anche se fondata su valutazioni errate.

Massime di principio

  • Il GUP ha il potere di verificare la ritualità delle notifiche e, se rileva un vizio nella notificazione dell'avviso ex art.415-bis, può disporre la restituzione degli atti al P.M.; tale restituzione non è di per sé "abnormità".
  • Il ricorso per cassazione per abnormità funzionale è ammesso solo quando l'ordine giudiziale impone al P.M. un adempimento che si tradurrà in un atto nullo rilevabile nel futuro processo; errori del giudice nell'esercizio del potere non equivalgono ad abnormità.
  • Se l'imputato ha già ricevuto avvisi che gli hanno dato contezza del procedimento (es. ex art.161 c.p.p.), la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può essere considerata efficace anche se eseguita con modalità semplificate (art.157-bis), fermo restando il potere del giudice di valutare la conoscibilità effettiva.
  • Il Pubblico Ministero, salvo il caso di abnormità funzionale, è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice e a conformarsi alle disposizioni di restituzione degli atti ancorché possa ritenere le stesse errate.
  • La regressione del procedimento alla fase delle indagini, disposta dal giudice per vizio di notificazione, è un rimedio consentito dall'ordinamento e non provoca automaticamente una paralisi o un vizio strutturale del processo.

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