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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01101/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio dei ricorrenti, dipendenti di un ente locale, al Ministero dell'Istruzione a seguito del trasferimento di funzioni disciplinato dalla L. n. 124 del 1999 e dalla successiva normativa sul personale trasferito. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Milano ha confermato il rigetto della domanda dei lavoratori, che chiedevano il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e, in sostanza, la tutela di un asserito peggioramento del trattamento economico conseguente al passaggio. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere la Corte territoriale considerato il peggioramento retributivo subito nel passaggio da un'amministrazione all'altra; 2) ulteriore vizio motivazionale sempre per la mancata considerazione di tale peggioramento; 3) violazione dell'art. 1, comma 218, della L. n. 266 del 2005, per non avere la Corte d'appello considerato la retribuzione globale già in godimento ai fini della determinazione del trattamento spettante. La Corte di merito aveva ritenuto nuove e quindi inammissibili alcune allegazioni sulle differenze retributive e aveva inoltre escluso che fosse stata provata una reale diminuzione del trattamento economico. La Cassazione osserva che il giudice del rinvio doveva verificare solo l'eventuale sussistenza di un peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento, mediante una comparazione globale del trattamento, e non la conformità dell'inquadramento all'art. 1, comma 218, L. n. 266/2005. Tuttavia, pur riconoscendo errata la declaratoria di novità delle allegazioni, la Corte ritiene che le deduzioni dei ricorrenti non siano comunque idonee a dimostrare un peggioramento sostanziale, perché si fondano sulla mancata valorizzazione di un premio incentivante, voce accessoria variabile, priva di fissità e continuità, non computabile nel cd. maturato economico. Richiama inoltre il principio per cui, nel passaggio di personale a seguito di trasferimento di attività, la tutela riguarda il mantenimento dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non delle mere aspettative, e che nella base di calcolo dell'assegno personale vanno incluse solo le voci retributive fisse e continuative, non quelle variabili o subordinate a contingenti presupposti.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Rileva che, anche se la Corte d'appello ha errato nel considerare nuove le allegazioni formulate in rinvio, tale errore non comporta cassazione perché le allegazioni dei ricorrenti non sono comunque idonee a provare un peggioramento retributivo sostanziale. In particolare, la voce invocata come parametro di confronto è un premio incentivante accessorio, privo di fissità e continuità, e quindi non rilevante ai fini del maturato economico. La Corte afferma inoltre che il principio di irriducibilità della retribuzione, nei trasferimenti di personale, tutela solo i diritti già acquisiti e non impone una piena parificazione con il personale già alle dipendenze dell'amministrazione di destinazione. Nessuna condanna alle spese, poiché il Ministero è rimasto intimato; dichiarata anche la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Delimita l'ambito del giudizio di rinvio, ma non impedisce nuove allegazioni e prove quando rese necessarie dallo ius superveniens applicabile anche ai giudizi in corso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato come parametro di censura per il dedotto vizio motivazionale.

  • art. 1, comma 218, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    La Corte esclude che la sentenza rescindente avesse demandato al giudice di rinvio la verifica della conformità dell'inquadramento alla norma; in ogni caso non ravvisa un contrasto idoneo a fondare disapplicazione o rinvio pregiudiziale.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come disciplina generale del passaggio dei dipendenti per trasferimento di attività; non comporta totale parificazione al personale già in servizio presso il datore di destinazione.

  • artt. 17 e 18 CCNL 10 aprile 1999 comparto regioni ed enti locali

    I premi e i compensi incentivanti previsti da tali norme non entrano nel maturato economico perché sono emolumenti accessori variabili, non certi nell'an e nel quantum.

  • art. 149-bis c.p.c.

    È richiamato solo per la nullità della notifica eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal registro ufficiale.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    È richiamato con l'art. 149-bis c.p.c. per individuare l'indirizzo PEC corretto per la notificazione telematica.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 47 CFDUE

    La Corte esclude che possa operare nel caso di specie un contrasto idoneo a fondare la disapplicazione della disciplina nazionale, anche per ragioni temporali di applicabilità della Carta.

  • art. 52 CFDUE

    Come per l'art. 47 CFDUE, è ritenuto non idoneo a fondare un contrasto rilevante nel caso concreto, trattandosi di fattispecie riferita a periodi anteriori all'efficacia della Carta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il divieto di nuove domande, eccezioni e allegazioni non opera quando le nuove deduzioni siano rese necessarie da uno ius superveniens applicabile anche ai giudizi pendenti o da una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta in corso di causa.
  • Nel trasferimento di personale da un'amministrazione ad un'altra, la tutela dell'irriducibilità del trattamento economico riguarda solo la conservazione dei diritti economici già maturati e entrati nel patrimonio del lavoratore, non la salvaguardia di mere aspettative o di miglioramenti possibili sulla base della disciplina del nuovo datore.
  • Ai fini della verifica di un peggioramento retributivo sostanziale occorre una comparazione globale del trattamento economico al momento del passaggio, ma la comparazione deve riguardare solo voci fisse e continuative, non emolumenti variabili, occasionali o subordinati a risultati o condizioni contingenti.
  • I premi e i compensi incentivanti collegati a produttività, obiettivi o stanziamenti condizionati non possono essere computati nel maturato economico, perché non presentano i requisiti di certezza nell'an e nel quantum necessari per integrare un trattamento economicamente consolidato.
  • Il principio di parità di trattamento nel trasferimento di attività non comporta una piena equiparazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già alle dipendenze del datore di destinazione, purché non venga sacrificato un diritto economico già acquisito.
  • In sede di legittimità, quando il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può evitare attività processuali ulteriori inutili, in coerenza con il principio della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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