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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04910/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta ad ottenere i benefici contributivi previsti per l’esposizione ultradecennale all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto di primo grado ritenendo non provata tale esposizione: le prove testimoniali dedotte erano state giudicate generiche perché non precisavano per quanto tempo e con quale frequenza il lavoratore fosse stato impiegato in mansioni espositive; la Corte aveva inoltre richiamato, con motivazione per relationem, una consulenza tecnica svolta in altro giudizio relativo a lavoratori con mansioni analoghe, dalla quale risultava l’assenza di esposizione degli assistenti di volo ad amianto. Il ricorrente ha proposto otto motivi, denunciando principalmente: violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per il rigetto delle prove e il richiamo a una consulenza non acquisita nel processo; violazione degli artt. 115, 116, 414, 420, 421, 437 e 445 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 31 d.lgs. n. 277/1991 e dell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992; motivazione apparente o inesistente per l’uso di un precedente giudiziario; omesso esame di un fatto decisivo; e, infine, erronea regolazione delle spese, assumendo che la compensazione fosse dovuta perché l’INPS era risultato soccombente sulle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sette motivi osservando che la Corte d’appello non aveva fatto uso di scienza privata, ma aveva legittimamente motivato per relationem richiamando un precedente giudizio ritenuto sovrapponibile in fatto e in diritto, nel quale era già stata esclusa l’esposizione ultradecennale ad amianto per lavoratori con mansioni analoghe. Ha poi chiarito che la censura non colpiva specificamente la valutazione di genericità dei capitoli di prova testimoniale, fondata sulla mancata indicazione di tempo e frequenza delle mansioni asseritamente espositive, e che, proprio per la genericità della prova orale, non vi era obbligo di disporre consulenza tecnica d’ufficio, neppure in appello, poiché l’art. 437 c.p.c. presuppone l’indispensabilità della prova rispetto agli altri mezzi istruttori ritualmente acquisiti. È stata esclusa anche la nullità per motivazione apparente, essendo la ratio decidendi chiaramente individuabile. Infondato è stato infine l’ottavo motivo: la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza sulla domanda di merito, restando irrilevante che il ricorrente avesse ottenuto esiti favorevoli su eccezioni preliminari; la mancata compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, L. n. 257/1992

    costituisce il presupposto normativo dei benefici contributivi per esposizione ad amianto, la cui prova grava sul richiedente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma non ritenuto violato dal giudizio di merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di motivazione e giusto processo, senza violazione ravvisata.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice motiva richiamando un precedente giudiziario sovrapponibile; non si tratta di scienza privata.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’erronea valutazione probatoria, ma senza specifica censura idonea.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente la motivazione per relationem mediante richiamo ad altro precedente, se la ratio decidendi è intelligibile.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione non è apparente quando la decisione rende percepibili le ragioni del rigetto.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato in relazione agli oneri di allegazione del ricorso introduttivo del rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    invocato in tema di istruzione della causa nel rito del lavoro, ma senza esito favorevole.

  • art. 421 c.p.c.

    il potere istruttorio officioso non impone l’ammissione di una CTU se la prova dedotta è generica o non indispensabile.

  • art. 437 c.p.c.

    la prova in appello può essere ammessa solo se indispensabile; qui la CTU non era necessaria perché le prove orali erano generiche.

  • art. 445 c.p.c.

    richiamato nel quadro del rito previdenziale, senza specifica incidenza decisoria autonoma.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza sulla domanda di merito; la soccombenza su eccezioni preliminari non rileva ai fini della compensazione automatica.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non è dovuta solo per soccombenza parziale su questioni preliminari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova, che grava sulla parte che chiede il beneficio contributivo.

  • art. 24 d.lgs. n. 277/1991

    invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina antinfortunistica/amianto, senza specifico accoglimento.

  • art. 31 d.lgs. n. 277/1991

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo, senza decisiva incidenza autonoma.

  • art. 32 d.lgs. n. 277/1991

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vizio dedotto per violazione/falsa applicazione di legge, ma la censura è respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    vizio dedotto per nullità processuali e motivazione, ma i relativi motivi sono infondati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura non supera il vaglio di infondatezza.

  • art. 24 e 31 d.lgs. n. 277/1991

    richiamati congiuntamente dal ricorrente a sostegno della dedotta esposizione all’amianto, ma non fondano l’accoglimento.

Massime di principio

  • In tema di benefici contributivi per esposizione ad amianto, il lavoratore che ne chiede il riconoscimento deve allegare e provare in modo sufficientemente specifico l’effettiva esposizione, anche sotto il profilo temporale e della frequenza delle mansioni espositive; la genericità delle prove testimoniali può giustificare il rigetto della domanda.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama un precedente giudiziario sovrapponibile in fatto e in diritto, purché la decisione consenta di individuare chiaramente la ratio decidendi; non integra di per sé ricorso a scienza privata.
  • Il potere istruttorio officioso del giudice del lavoro non impone l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio se la prova dedotta è generica o comunque non appare indispensabile rispetto al quadro istruttorio ritualmente acquisito.
  • In appello, la consulenza tecnica può essere disposta solo se realmente indispensabile all’accertamento dei fatti, non per colmare carenze probatorie o allegative della parte onerata della prova.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, rileva la soccombenza sulla domanda di merito; l’eventuale vittoria su eccezioni preliminari non comporta automaticamente la compensazione delle spese, che resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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