Cassazione Penale, Sentenza n. 24939/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna (15/10/2022) che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere. L'indagato era accusato di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, ricettazione di un'arma, detenzione abusiva di una seconda arma e munizioni. La difesa ha contestato la motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato e l'adeguatezza della misura carceraria, sostenendo che non emergesse un inserimento dell'indagato in un contesto criminale (c'era un unico precedente risalente nel tempo) e che le armi erano detenute presso l'abitazione; inoltre si evidenziavano ammissioni spontanee dell'indagato riguardo all'introduzione di stupefacente in carcere e alla cessione dello stesso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione adeguata e completa degli elementi indiziari, in particolare in relazione allo sfruttamento della posizione istituzionale del frate cappuccino e alla sua rete di contatti criminali, anche in ambito mafioso, che giustificavano il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato. Quanto all'adeguatezza della misura cautelare, il ricorso è stato dichiarato generico e privo di allegazioni idonee a contrastare la prospettazione accusatoria secondo cui la custodia cautelare era l'unica misura idonea a prevenire la reiterazione. Le ammissioni dell'indagato sono state ritenute parziali e non sufficienti a dimostrare una reale collaborazione o a escludere il rischio di reiterazione (non indicati, ad esempio, i fornitori delle armi). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato per motivare la requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione; la norma viene citata per inquadrare il ruolo del rappresentante del pubblico ministero nella fase di discussione e conclusioni sul ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: il ricorrente è onerato delle spese del procedimento e del versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (importo equitativamente fissato dalla Corte).
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro interpretativo in ordine all'eventuale colpevolezza della parte nella proposizione del ricorso inammissibile; la Corte di legittimità verifica l'assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare per pericolo di reiterazione è necessario contrastare puntualmente la motivazione del giudice di merito, non con affermazioni generiche: occorre produrre elementi specifici che dimostrino l'assenza di inserimento in contesti criminali o l'inesistenza di una rete di contatti rilevante.
- Le ammissioni parziali dell'indagato (ad es. riconoscimento di aver introdotto stupefacente o di aver ceduto) non sono automaticamente valorizzate in senso favorevole se non accompagnate da una collaborazione reale e completa che consenta di ricostruire responsabilità altrui o il circuito criminale; la mancata indicazione di fornitori o complici limita l'effetto attenuante delle dichiarazioni.
- Il ruolo istituzionale del soggetto (es. personale penitenziario o cappellano in carcere) costituisce un'aggravante nel valutare il pericolo di reiterazione quando vi sia indicazione che la posizione è stata sfruttata per commettere reati, e rafforza la legittimità di misure cautelari restrittive.
- Nei ricorsi in Cassazione va sempre rispettata la necessità di motivare in modo specifico e confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice di merito; doglianze generiche o prive di allegazioni probatorie vengono dichiarate inammissibili.
- La presenza di contatti con esponenti di organizzazioni mafiose o ambienti malavitosi di rilievo aumenta la probabilità che il giudice mantenga misure custodiali gravose, per la concreta possibilità di reiterazione e per la pericolosità sociale dell'indagato.
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