Sentenza n. 617/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parti vittoriose)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'amministrazione ha adempiuto a quanto statuito dal giudicato. I ricorrenti hanno quindi dichiarato, con memoria depositata prima della camera di consiglio, l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'integrale adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione resistente. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un provvedimento o un comportamento dell'amministrazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta nel corso del processo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se la proposizione del ricorso si è resa necessaria a ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.
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