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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15572/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 ottobre 2025. Dal testo emerge che il ricorso non era sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ma era stato presentato direttamente dalla parte. La Corte rileva d'ufficio tale vizio formale e, applicando l'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, afferma che il ricorso per cassazione, dalla data di entrata in vigore della riforma, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore abilitato. Non risultando una situazione di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, viene applicata anche la sanzione economica in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, perché non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Salvo che la parte non vi provveda personalmente

    La disposizione, come modificata dalla legge n. 103/2017, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale del ricorso determina l'inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 63

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. sopprimendo l'inciso che consentiva la sottoscrizione personale della parte.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere la non colpa nella proposizione dell'impugnazione ai fini delle conseguenze economiche dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è sufficiente la sottoscrizione personale della parte.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di sottoscrizione qualificata comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il vizio di impugnazione è riconducibile a un errore imputabile alla parte e non ricorre assenza di colpa, la Corte applica la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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