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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45729/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per detenzione di 297,7 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. L'unico motivo articolato dal difensore reclamava: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sostenendo che l'ammissione di responsabilità e altri elementi positivi personali (incensuratezza, assenza di pendenze, regolarità soggiorno, reddito, riferimenti familiari, condizioni personali) avrebbero dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti; 2) censura della confisca di 980 euro come sproporzionata e ingiustificata; 3) impugnazione dell'ordine di espulsione per presunta insufficienza della motivazione sulla pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza: non è necessario esaminare tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., bastando anche un solo elemento di preponderante rilievo per negare le attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando la gravità del fatto, la quantità rilevante di droga e le modalità che denotano professionalità. Quanto alla confisca dei 980 euro, la Corte d'appello ha adeguatamente rilevato la sproporzione tra somme e redditi, giustificando la provenienza illecita ai sensi dell'art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90. L'ordine di espulsione è stato ritenuto motivato sulla base dell'attualità e consistenza della pericolosità, anche alla luce di elementi come una fotocopia contabile rinvenuta nel cellulare. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90 art. 73, comma 1

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (detenzione di 297,7 g di cocaina e materiale per il confezionamento) integra tale fattispecie ed è stata ritenuta provata dai giudici di merito

  • codice penale art. 62-bis

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che per il loro riconoscimento non è richiesto esaminare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente l'indicazione di uno o più elementi di preponderante rilevanza che giustifichino o meno il beneficio

  • codice penale art. 133

    Elenca i criteri per valutare la personalità e il fatto ai fini delle attenuanti generiche; la Corte territoriale può prendere in considerazione uno o alcuni criteri ritenuti prevalenti

  • d.P.R. 309/90 art. 85-bis

    Prevede la confisca per reati in materia di stupefacenti; richiamata la possibilità di confiscare somme ritenute di provenienza illecita quando vi sia sproporzione rispetto ai redditi

  • codice penale art. 240-bis

    Norma applicata per la valutazione della sproporzione tra somme possedute e reddito dichiarato: è sufficiente che il giudice dia conto dell'esistenza della sproporzione per fondare la confisca

  • d.P.R. 309/90 art. 86

    Norme connesse alla disciplina delle pene e misure per reati di stupefacenti; citata nel contesto del complesso normativo applicato

  • codice di procedura penale art. 616

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria prevista in simili ipotesi può essere disposta salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutti i criteri dell'art. 133 c.p.: può basarsi anche su uno solo o su alcuni elementi ritenuti preponderanti
  • L'ammissione di responsabilità, se priva di ulteriori elementi positivi significativi, può non essere sufficiente a garantire le attenuanti generiche quando la gravità del fatto e le modalità di esecuzione denotano pericolosità o professionalità dell'illecito
  • La confisca di somme contanti può essere disposta quando sussista una sproporzione tra il denaro rinvenuto e i redditi/beni del reo, ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90; spetta al giudice motivare tale sproporzione
  • L'ordine di espulsione può essere giustificato con argomentazioni sulla attualità e consistenza della pericolosità, anche attraverso elementi indiretti (es. contabilità, modalità di condotta, progressione dell'attività illecita)
  • In cassazione il ricorso deve esporre censure di rilevo in termini di diritto o vizio motivazionale concreto; doglianze generiche o reiterative di questioni già valutate non sono sufficienti e rischiano l'inammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità comporta condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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