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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17880/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva rideterminato gli onorari applicando i parametri del D.M. n. 55/2014, riconoscendo per alcune fasi i minimi tariffari e riducendo poi del 50% l’importo complessivo ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il difensore ha impugnato tale ordinanza con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 82 e 141 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la natura e l’impegno della prestazione professionale e non parametri estranei, oltre a considerare l’esito non definitivo della lite; 2) violazione degli artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014 per avere liquidato i compensi al minimo senza adeguata motivazione e sulla base di un’erronea lettura dei criteri di commisurazione tra minimi e medi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che nel giudizio presupposto i compensi del difensore della parte vittoriosa erano stati liquidati ai valori medi, con conseguente disparità di trattamento; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014, per asserita liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari anche dopo il dimezzamento. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva ritenuto la causa semplice, aveva escluso che le difese svolte meritassero valori medi e aveva liquidato, per le fasi svolte, importi minimi poi dimezzati, con esclusione del compenso per la fase di trattazione perché era stata svolta una sola udienza e senza attività istruttoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 pone la media tariffaria come limite massimo, non come criterio obbligatorio di liquidazione; il compenso può essere determinato anche sotto la media purché non sotto i minimi. Ha inoltre ribadito che, quando il giudice si colloca entro il range minimo-massimo dei parametri, la scelta discrezionale non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non viziata; nel caso concreto la motivazione del Tribunale era coerente con la semplicità della controversia, la scarsa consistenza delle difese, l’assenza di urgenza e il limitato apporto difensivo. Il successivo esito favorevole in un diverso giudizio di legittimità non incide sulla correttezza della liquidazione effettuata con riguardo al momento in cui fu resa. È stato respinto anche il quarto motivo perché la liquidazione era stata comunque effettuata nel rispetto dei minimi tariffari: per lo scaglione di valore corretto erano stati applicati i minimi delle fasi svolte e il dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 è stato calcolato legittimamente; inoltre non era dovuto il compenso per la fase di trattazione, non risultando svolta attività istruttoria significativa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché il Ministero è rimasto intimato. È stato altresì disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel patrocinio a spese dello Stato la media dei valori tariffari costituisce un limite massimo della liquidazione, non un parametro obbligatorio da applicare sempre in misura media

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la somma determinata secondo i parametri tariffari va poi ridotta della metà nel patrocinio a spese dello Stato; il dimezzamento è una modalità legale di determinazione del compenso

  • art. 141 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente per la censura interpretativa, ma non determinante

  • art. 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    i compensi professionali sono liquidati secondo i parametri del decreto, nei limiti di minimo e massimo

  • art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    il giudice può determinare il compenso entro il range tabellare in base alla complessità e alle caratteristiche dell’attività; lo scostamento dal dato medio richiede motivazione solo se si esce dai limiti di ordinario apprezzamento

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per indicare le memorie depositate nella fase di trattazione del giudizio presupposto

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    disciplina l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro di riferimento per il contributo unificato ulteriore

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per qualificare la fase di trattazione svolta con il solo deposito di memorie

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 va interpretato nel senso che la media dei parametri tariffari è un tetto massimo, non un minimo obbligatorio: il compenso può essere liquidato anche sotto la media, purché resti entro i valori minimi previsti.
  • La riduzione del compenso alla metà prevista dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica sugli importi determinati secondo i parametri tariffari e non è, di per sé, illegittima o sproporzionata rispetto al valore di mercato della prestazione.
  • Quando la liquidazione dei compensi avviene entro la forbice tra minimo e massimo dei parametri, la scelta del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente con la semplicità o complessità della controversia.
  • Ai fini della liquidazione delle spese professionali rileva il giudizio reso in concreto sulla base degli atti e delle attività effettivamente svolte al momento della decisione, non l’eventuale esito successivo del giudizio presupposto.
  • La mancata attribuzione del compenso per una fase processuale è legittima quando quella fase non risulti effettivamente svolta o sia stata solo apparente, come nel caso di una trattazione ridotta a un’unica udienza senza attività istruttoria significativa.
  • La circostanza che la controparte, nel giudizio presupposto, abbia ottenuto una liquidazione su valori medi non impone un identico trattamento, se la posizione processuale e la concreta attività difensiva non sono sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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