Ordinanza n. 356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 935/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 935/2025, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché pareri della Soprintendenza impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado e dei pareri della Soprintendenza impugnati con il ricorso introduttivo. Il testo non espone i motivi di legittimità dedotti contro i pareri né i motivi specifici d'appello contro la sentenza; precisa soltanto che le questioni sollevate con l'appello richiedono un approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la sospensione della sentenza e dei pareri non fosse idonea a soddisfare l'interesse dell'appellante, il quale potrebbe derivare soltanto dall'ottenimento del titolo legittimante l'intervento. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le questioni d'appello necessitano di un approfondimento proprio della fase di merito, senza quindi ravvisare, allo stato, elementi sufficienti per concedere la misura. Ha inoltre escluso la sussistenza di un qualificato periculum in mora, anche in ragione dei contenuti tempi di definizione delle controversie presso la Sezione. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto opportuno mantenere lo stato di fatto esistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; il giudice ha valutato l'idoneità della misura richiesta, il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di una sentenza e degli atti presupposti non è idonea a soddisfare l'interesse del ricorrente quando tale interesse dipende dall'ottenimento di un distinto titolo legittimante l'intervento richiesto.
- La necessità di un approfondimento delle questioni dedotte con l'appello nella fase di merito non consente, da sola, di riconoscere la tutela cautelare quando non emergano elementi sufficienti di fumus boni iuris nella fase sommaria.
- Il periculum in mora deve essere qualificato e può essere escluso anche in considerazione dei tempi contenuti di definizione della controversia da parte del giudice d'appello.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, in assenza dei presupposti per la misura richiesta, è opportuno mantenere lo stato di fatto esistente.
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