Ordinanza n. 41/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 01536/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 1536/2025, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Salerno ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società privata. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato ha ravvisato, a un sommario esame, profili favorevoli alla posizione dell’appellante, richiamando una precedente sentenza resa tra le medesime parti e in relazione al medesimo accordo, costituito dal Protocollo d’intesa del 2008 e dalla successiva modifica mediante atto unilaterale d’obbligo del 2010. In tale precedente pronuncia era stato affermato che non può essere pronunciata nei confronti del Comune una condanna all’adempimento in forma specifica, pur a fronte del suo oggettivo inadempimento. La domanda cautelare è stata inoltre valutata alla luce del bilanciamento tra l’interesse pubblicistico alla conservazione della situazione esistente fino alla decisione di merito e l’interesse della parte privata all’esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza del TAR impugnata. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella ragionevole previsione di un esito favorevole dell’appello, alla luce della precedente sentenza del Consiglio di Stato concernente le medesime parti e il medesimo accordo, secondo cui non è pronunciabile una condanna del Comune all’adempimento in forma specifica. Il periculum e il bilanciamento degli interessi sono stati valutati ritenendo prevalente l’esigenza pubblicistica di mantenere la res adhuc integra, anche perché l’attesa della definizione nel merito non appariva idonea ad aggravare la posizione della parte privata, mentre la mancata sospensione avrebbe imposto al Comune l’adozione di un nuovo atto di contenuto analogo a quello impugnato, con inutile aggravio procedimentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari.
Cons. Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 1751, punto 25.3 della motivazione
non può essere pronunciata una condanna all’adempimento in forma specifica
La precedente pronuncia, richiamata quale elemento rilevante per il fumus boni iuris, escludeva la possibilità di condannare il Comune all’adempimento in forma specifica in relazione al medesimo accordo, pur riconoscendone l’oggettivo inadempimento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la ragionevole previsione di un esito favorevole dell’impugnazione può essere desunta anche da una precedente pronuncia resa tra le medesime parti e relativa al medesimo rapporto o accordo.
- Quando l’esecuzione della sentenza di primo grado imporrebbe all’amministrazione l’adozione di un nuovo atto di contenuto analogo a quello impugnato, il giudice cautelare può sospenderne l’efficacia per preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito, qualora l’attesa non determini un apprezzabile aggravamento della posizione privata.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza pubblicistica di evitare attività amministrative potenzialmente inutili o duplicative può prevalere sull’interesse all’immediata esecuzione della sentenza, quando la definizione nel merito sia prossima e non arrechi un pregiudizio non reversibile alla parte privata.
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