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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18689/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Eirale Danilo era stato condannato per il reato di furto di numerosi gioielli e oggetti preziosi detenuti dalla sua ex convivente Bonan Enrica in una cassaforte, la cui combinazione sarebbe stata carpita dall'imputato. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) errata applicazione della legge penale relativamente all'art. 649 c.p., sostenendo che tale causa di non punibilita' andrebbe estesa ai conviventi more uxorio (riferendosi anche alla pronuncia a Sezioni Unite del 17/3/2021 n.10381 che aveva esteso l'esimente dell'art.384, comma 1, c.p.); (2) vizio di motivazione della Corte d'appello nella valutazione che la convivenza more uxorio non fosse provata, contestando la rilevanza del dato temporale e sostenendo che la convivenza e la relazione sentimentale erano in realtà effettive e durature oltre i sei mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha osservato che, anche tralasciando la questione interpretativa sull'estensione dell'art.649 c.p. ai conviventi, la Corte territoriale ha motivatamente e congruamente accertato l'inesistenza dei requisiti della convivenza more uxorio nel caso concreto: la durata modesta della convivenza (4/5 mesi), i fatti indicati dalla persona offesa (l'imputato talora dormiva sul divano, talora in camera), e l'incertezza sul carattere effettivo di una relazione sentimentale stabile. Le deduzioni generiche del ricorrente non superano l'onere probatorio. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (decisione del 17/3/2022).

Norme richiamate

  • art. 649 cod. pen.

    La norma, che esclude la punibilita' del coniuge non legalmente separato, non e' stata estesa dalla Corte di Cassazione al convivente more uxorio nel caso concreto; la Corte ha ritenuto che l'eventuale estensione interpretativa non fosse necessaria ai fini del rigetto del ricorso dato che mancavano i requisiti fattuali della convivenza.

  • art. 384, comma 1, cod. pen. (richiamato nella pronuncia delle Sezioni Unite 17/3/2021 n.10381)

    La sentenza a Sezioni Unite ha riconosciuto l'estensione dell'esimente di cui all'art.384, comma 1, ai conviventi more uxorio in quella diversa fattispecie; la Corte di Cassazione qui ha precisato che quella estensione riguarda altra ipotesi e non impone automaticamente analoga estensione per l'art.649.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge 18/12/2020, n.176)

    Dispositivo procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni per iscritto.

Massime di principio

  • L'esimente prevista dall'art.649 c.p. (esclusione di punibilita' del coniuge non legalmente separato) non si estende automaticamente ai conviventi more uxorio: l'eventuale estensione interpretativa richiede argomentazioni giuridiche specifiche e non e' presupposta.
  • Perche' una convivenza sia qualificata more uxorio occorrono elementi fattuali concreti e valutabili: durata significativa, coabitazione stabile e continuativa, comunione di vita materiale e solidarieta' reciproca. Non conta solo la relazione sentimentale dichiarata.
  • Il dato meramente temporale (es. alcuni mesi) puo' essere rilevante ma non decisivo da solo; vanno valutati anche comportamenti concreti (es. dove si dorme, se esiste reale condivisione degli spazi e delle risorse).
  • Sull'onere della prova: chi invoca una causa di non punibilita' (o un'eccezione simile) deve fornire elementi probatori sufficienti a dimostrare i requisiti rilevanti; deduzioni generiche non sono in genere sufficienti.
  • In sede di Cassazione le censure rivolte alla motivazione di merito devono mostrare carenze concrete e specifiche nella valutazione probatoria; la Corte non sostituisce il giudizio di fatto dei giudici di merito salvo vizio di motivazione o violazione di diritto.
  • Nei reati patrimoniali commessi in ambito di rapporti affettivi, il giudice valutera' con attenzione la qualita' del rapporto al fine di accertare l'eventuale applicabilita' di esimenti o attenuanti connesse alla comunione familiare o di vita.

Testo integrale

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