Cassazione Penale, Sentenza n. 1792/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna del Tribunale di Foggia (25/07/2020). I motivi dedotti: (1) nullità per omissione, nel decreto di citazione a giudizio del 29/12/2016, dell'indicazione della facoltà di chiedere la sospensione del processo per la messa alla prova (art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.), in base a interpretazioni costituzionalmente orientate; (2) intempestività della domanda di sospensione del processo con messa alla prova proposta dall'imputato il 2/05/2019, ritenuta dai giudici di merito tardiva perché formulata dopo la prima dichiarazione di apertura del dibattimento; (3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), per omessa valutazione della condotta successiva al reato (nuova formulazione dal 30/12/2022); (4) vizio di motivazione nel rigetto della derubricazione da ricettazione a furto, nonostante confessione e dichiarazioni del ricorrente, e contestata inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese alla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la mancata indicazione nel decreto di citazione della facoltà di messa alla prova non costituiva, nella formulazione del 2016, causa di nullità insanabile). Ha invece accolto il secondo motivo: la richiesta di messa alla prova formulata il 2/05/2019 è risultata tempestiva in quanto, a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il processo regredisce alla fase predibattimentale e la preclusione prevista dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. non opera in senso tale da escludere nuovamente la richiesta finché non sia pronunciata la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento; la mancata considerazione della domanda ha determinato la nullità delle decisioni di primo e secondo grado. I terzo e quarto motivo sono stati assorbiti dalla pronuncia che impone la nuova celebrazione del giudizio. La Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di merito e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia in diversa composizione per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 552, comma 1, lett. f), codice di procedura penale
La norma mira a informare l'imputato della facoltà di accedere a modalità alternative di definizione del processo; la Corte ha ritenuto che, nella formulazione del 2016, l'omissione di tale avviso nel decreto di citazione non determinava una nullità insanabile.
art. 464-bis, comma 2, codice di procedura penale
La richiesta può essere proposta, ..., fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ...
La Corte interpreta il termine 'fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento' alla luce del principio per cui, dopo il mutamento del collegio, il procedimento regredisce alla fase predibattimentale: la richiesta di messa alla prova formulata prima della nuova dichiarazione di apertura è quindi tempestiva.
art. 491, cod. proc. pen., commi 1 e 2
"le questioni preliminari sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti"
La preclusione prevista per le questioni preliminari opera 'alla prima prova' e non si estende automaticamente ad altre facoltà/processi; perciò alcune domande (come la messa alla prova) possono essere nuovamente proposte dopo il regresso conseguente al mutamento della composizione.
art. 131-bis, codice penale
Norma sulla speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa contestava la mancata valutazione, anche in relazione alla nuova formulazione normativa introdotta dal 30/12/2022, ma la questione è stata assorbita dal rinvio per nuovo giudizio.
D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica normativa del 2022 citata in relazione all'ampliamento degli avvisi e alla disciplina della messa alla prova; la Corte ha rilevato che le modifiche successive non impongono retroattivamente l'obbligo di avviso nella forma contestata per il 2016.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è tempestiva se proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nella composizione attuale: se il collegio cambia, il procedimento regredisce alla fase predibattimentale e la richiesta può essere proposta nuovamente prima della nuova dichiarazione di apertura.
- L'omissione, nel decreto di citazione antecedente alle modifiche normative più tarde, dell'avviso sulla messa alla prova non comporta automaticamente una nullità insanabile, salvo diversa valutazione per modifiche legislative successive applicabili.
- Le preclusioni procedurali relative alle questioni preliminari (art. 491) sono diverse e più stringenti rispetto ad altre forme di esercizio di facoltà processuali; non tutte le eccezioni o domande sono soggette alla stessa regola di preclusione temporale.
- Se la mancata considerazione di una richiesta tempestiva comprime irrimediabilmente una facoltà processuale essenziale attribuita all'imputato, ciò può comportare la nullità delle decisioni e l'annullamento senza rinvio con trasmissione per nuovo giudizio in diversa composizione.
- Questioni sostanziali o di valutazione della prova (es. derubricazione del fatto, applicazione della particolare tenuità) possono essere assorbite quando la Corte rileva vizi processuali tali da imporre la rinnovazione del giudizio.
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