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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 15626 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella relativa a imposte di registro e ipotecaria, sanzioni e accessori, sostenendo che la pretesa fosse già stata esclusa da una precedente sentenza favorevole, asseritamente passata in giudicato. Ha inoltre dedotto la violazione delle norme sul giudicato, sul litisconsorzio necessario e sulla solidarietà tributaria, sostenendo che l'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile esclusivamente a una delle parti dovesse gravare soltanto su quest'ultima. Secondo la ricorrente, l'Agenzia avrebbe dovuto evitare giudicati contrastanti, anche mediante la riunione dei procedimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato adeguatamente l'esistenza e l'efficacia del precedente giudicato, non avendo trascritto il contenuto della sentenza richiamata né indicato con precisione dove fosse stata prodotta; inoltre, nel fascicolo risultava una sentenza con numero diverso e priva dell'attestazione del passaggio in giudicato. La Corte ha escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario e ha precisato che la riunione dei giudizi è un provvedimento ordinatorio, non un obbligo delle parti. Ha infine confermato che, in presenza di obbligazione solidale, l'Amministrazione finanziaria può rivolgersi a uno qualsiasi dei coobbligati e successivamente estendere la pretesa agli altri. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti e le parti in causa.

    La norma è stata interpretata nel senso che, per l'imposta di registro, le parti contraenti sono normalmente obbligate in solido verso l'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione può quindi chiedere l'intero importo a uno qualsiasi dei coobbligati, restando eventuali rivalse una questione interna tra le parti.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4

    L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

    La ricorrente invocava questa disposizione per escludere la solidarietà, ma la Corte non ha ritenuto provata una fattispecie concreta riconducibile alla deroga e ha confermato l'operatività della solidarietà tributaria.

  • Art. 1292 c.c.

    L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione.

    Il creditore può esigere l'intera prestazione da uno qualsiasi dei debitori solidali. Nel caso esaminato, tale principio legittima l'Amministrazione a scegliere il coobbligato da escutere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    La Corte ha escluso che la controversia imponesse necessariamente la partecipazione di tutti i coobbligati nello stesso processo; non è stata quindi ravvisata una violazione del litisconsorzio necessario.

  • Art. 102 c.p.c.

    La censura relativa al litisconsorzio necessario non è stata accolta, non essendo stata individuata una situazione che imponesse la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 112 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che l'omessa pronuncia su un'eccezione può essere dedotta anche senza richiamare formalmente il numero 4 dell'art. 360 c.p.c., purché il motivo faccia univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall'omissione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'intero tributo a uno qualsiasi dei coobbligati, senza dover preventivamente escutere l'altro.
  • Chi invoca un precedente giudicato deve provarne in modo rigoroso l'esistenza, il contenuto, l'identità dell'oggetto e il passaggio in giudicato, indicando con precisione la sentenza e il luogo in cui è stata prodotta.
  • La mera esistenza di procedimenti paralleli o di possibili decisioni contrastanti non impone automaticamente alle parti o all'Amministrazione di chiedere la riunione dei giudizi.
  • La riunione di cause connesse è normalmente una facoltà organizzativa del giudice e non costituisce, di regola, un obbligo la cui omissione renda invalida la decisione.
  • Le eventuali contestazioni sulla ripartizione finale del tributo tra venditore e acquirente riguardano, in linea generale, i rapporti interni tra coobbligati e non impediscono all'Amministrazione di riscuotere il debito nei confronti di uno di essi.
  • La deroga alla solidarietà prevista per l'imposta complementare richiede la dimostrazione concreta che il maggior tributo dipenda esclusivamente da un fatto imputabile a una sola parte contraente.

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