Cassazione Penale, Sentenza n. 30006/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio della documentazione cartacea e dei supporti/apparecchi informatici del ricorrente nell'ambito di un'indagine per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Il ricorrente denunciava: 1) assenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati contestati (sequestro non strumentale); 2) violazione del principio di proporzionalità e acquisizione indiscriminata dell'archivio informatico, chiedendo che il sequestro riguardasse soltanto il materiale pertinente al reato o il corpo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, confermando che il sequestro probatorio è legittimo quando si fonda su una notitia criminis sufficientemente delineata e funzionale ad accertamenti mirati; nel caso concreto il Tribunale aveva motivato adeguatamente la pertinenzialità dei dispositivi sulla base delle dichiarazioni del coindagato D'Elia che indicavano il ricorrente come fonte di informazioni utili. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: i dispositivi contenenti dati rilevanti erano stati in larga parte restituiti dopo l'estrazione, mentre due dispositivi protetti da password erano trattenuti per esigenze probatorie specifiche; inoltre il ricorso non indicava i singoli file ritenuti superflui, risultando generico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
autorizza lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; in sede processuale è stato indicato come norma procedurale che ha disciplinato la celebrazione con memorie scritte nel giudizio
artt. 378 e 326 cod. pen.
richiamati dal Tribunale per motivare la pertinenzialità e la natura probatoria del sequestro dei supporti: la decisione ha ritenuto che i beni fossero strumentali all'accertamento dei reati contestati e non frutto di investigazione meramente esplorativa
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per disporre la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo quando si fonda su una "notitia criminis" sufficientemente circostanziata e finalizzata a verifiche istruttorie non meramente esplorative
- La pertinenzialità dei dispositivi informatici si può desumere da specifici elementi investigativi (es. dichiarazioni di coindagati) che collegano il materiale alle condotte contestate
- La proporzionalità si valuta anche con riferimento alle modalità di acquisizione: estrazione mirata dei dati e restituzione dei supporti quando possibile riducono il carattere intrusivo; tuttavia dispositivi cifrati possono essere trattenuti se persistono esigenze probatorie
- Un'eccezione generica che non individua i file o il contenuto ritenuto superfluo rischia di essere dichiarata inammissibile per genericità
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →