Cassazione Penale, Sentenza n. 23413/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (principalmente cocaina). Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di norme procedurali e vizio di motivazione, contestando la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce del lungo intervallo temporale (ultime condotte imputate fino a luglio 2024) e dell'assenza di ulteriori comportamenti sintomatici di perdurante pericolosità, nonché dell'espulsione dal territorio nazionale (settembre 2024); (2) violazione e vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato misure meno afflittive né il cosiddetto "tempo silente" e che la custodia cautelare non era necessaria né proporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, richiamando principi giurisprudenziali (anche dopo la legge n. 47/2015) secondo i quali il tempo trascorso è elemento rilevante ma non decisivo: occorre valutare complessivamente indici di perdurante pericolosità. I giudici di merito avevano evidenziato la persistenza di cessioni fino a epoca prossima all'adozione della misura, la resilienza dell'organizzazione (spostamento delle piazze di spaccio nonostante arresti e sequestri), il ruolo operativo del Rahmani durante la carcerazione del capo, i suoi legami stretti con i correi, la condizione di irregolarità sul territorio e l'assenza di attività lecita. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, non documentato e non dirimente, il richiamo all'espulsione, che non esclude ingressi clandestini. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con ordine alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Il fatto-reato (traffico di sostanze stupefacenti, art. 74) integra il contesto fattuale per l'applicazione della cautela; la Corte richiama che per tali reati la prognosi di pericolosità richiede valutazione complessiva e non si limita alla data dell'ultima condotta
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
comma 1 (capo 1, 2, 5, 7 e capi 6 e 21 in relazione ad altri reati-fine)
Riferimento ai reati-fine ascritti: la presenza di molteplici reati-fine contribuisce a delineare la professionalità criminale e l'inserimento nei circuiti illeciti, elementi rilevanti per la valutazione delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale - art. 274
La norma individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione; la Corte ha valutato che detta esigenza può essere desunta da elementi concreti e non esclusivamente dal tempo trascorso
Codice di procedura penale - art. 275
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte sottolinea che tale presunzione può essere superata da elementi concreti ma non è automaticamente esclusa dal decorso del tempo
Codice di procedura penale - art. 606
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso deve esporre censure specifiche. La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche di fronte a motivazione coerente del giudice di merito
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata dalla giurisprudenza: impone al giudice di considerare espressamente il tempo trascorso e gli elementi che possano dimostrare la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari; la Corte ha confermato l'obbligo motivazionale ma ha ritenuto che tale valutazione fosse stata compiuta correttamente dai giudici di merito
Codice di procedura penale - art. 28 reg. esec.
Norme esecutive richiamate per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- Il decorso del tempo ("tempo silente") è un elemento rilevante ma non di per sé determinante: il giudice deve valutare complessivamente indici concreti di perdurante pericolosità (ultime condotte, ruolo nell'organizzazione, legami con i correi, assenza di attività lecita, condizione di irregolarità).
- Per i reati di traffico di stupefacenti la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari può persistere se emergono elementi che indicano una stabile e professionale inserzione nel circuito delittuoso; la mera cessazione temporanea delle attività non basta a escluderla.
- L'espulsione dal territorio nazionale non esclude automaticamente il rischio di reiterazione o la necessità di misure cautelari, soprattutto se non documentata o se esistono indizi di possibile rientro clandestino.
- Il giudice deve motivare specificamente anche la scelta tra misura detentiva e misure meno afflittive, ma la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito se la motivazione è coerente e priva di aporie logiche.
- In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito; valutazioni alternative di merito non sono sufficienti per l'accoglimento.
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