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Sentenza

Sentenza n. 4072/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 19 ottobre 2023 n. 3446.

Giustizia amministrativa202504823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza in relazione a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, con la quale era stato accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata ritualmente notificata all’amministrazione, ma il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, neppure mediante pagamenti parziali. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’entità del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva. La ricorrente aveva inoltre preteso interessi sull’importo riconosciuto, ma tale richiesta è stata esclusa dal giudice dell’ottemperanza in ragione del contenuto della sentenza ottemperanda e dell’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza ordinaria era passata in giudicato, era stata notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito né dimostrato l’avvenuta esecuzione. È stato assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di interessi, poiché la carta docente era riconosciuta al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, anche in caso di utilizzo nell’anno successivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato e di impartire gli ordini necessari all’esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice deve decorrere il termine dilatorio previsto per il pagamento; nel caso concreto tale termine era decorso senza che il Ministero eseguisse il titolo.

  • art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    Il valore della carta docente deve essere riconosciuto al valore nominale e non produce interessi o altre maggiorazioni per il mero differimento dell’utilizzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’amministrazione, la mancata esecuzione, anche parziale, consente al giudice di accertare l’inottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione entro un termine prefissato.
  • La mancata contestazione da parte dell’amministrazione costituita dell’esistenza e dell’entità del credito riconosciuto dal titolo, unitamente all’assenza di prova dell’adempimento, conferma la sussistenza dell’inottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce una prestazione al valore nominale e la disciplina applicabile esclude maggiorazioni anche per l’utilizzo successivo all’anno di erogazione, il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato riconoscendo interessi non dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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