Sentenza del 12/04/2023 n. 9731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a Ge.Sco Srl avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP, IVA e sanzioni per l'anno (Omissis), ritenendo non dichiarato un maggior reddito di €2.413.108,30 derivante da ricavi non contabilizzati (art.85 TUIR) e costi dedotti in violazione del principio di competenza/inerenza (art.109 TUIR). In particolare erano contestati costi per €1.276.387,84 imputati in violazione del principio di competenza e maggiori ricavi per €629.241,25 relativi alla vendita di tre imbarcazioni. Il giudice di primo grado confermò le riprese rideterminandole con CTU; la CTR parzialmente accolse gli appelli fissando il maggiore imponibile in €161.435,88. L'Agenzia ricorse per Cassazione denunciando illegittima delega decisionale al CTU e carenza di motivazione; la società e i soci proposero ricorso incidentale con plurime censure (difetto di contraddittorio, applicabilità del reverse charge IVA, errori di valutazione su competenza e inerenza, cumulo sanzionatorio).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto legittima la nomina e l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio e congrua l'adesione del giudice alle risultanze peritali, la quale costituisce adeguata motivazione salvo che siano state sollevate critiche specifiche e circostanziate non valutate dal giudice. Molte doglianze dei contribuenti sono state dichiarate inammissibili per carenza di specificazione del paradigma di censura (art.360 c.p.c.) o perché costituivano mera richiesta di riesame del merito; le questioni di IVA (reverse charge) sono state escluse poiché la CTU e la CTR avevano ritenuto assente l'inerenza delle operazioni all'attività d'impresa. Per la soccombenza reciproca le spese sono interamente compensate. La sentenza dunque conferma nella sostanza l'operato del giudice di merito come motivato e adeguato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis
Norma richiamata in relazione ai poteri di accertamento tributario; contestazioni fondate su avvisi emessi ai sensi della normativa fiscale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 85
Disciplina dei componenti positivi di reddito: utilizzata per contestare ricavi non contabilizzati derivanti dalla vendita di imbarcazioni.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Norma sui componenti negativi: impiegata per contestare costi dedotti in violazione del principio di competenza o di inerenza, giustificando la ripresa a tassazione.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato in relazione al tema della prova: l'Agenzia censurava l'uso della CTU, ma la Corte ha ritenuto legittima l'adesione motivata del giudice alle risultanze peritali.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3-5
Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale). La Corte ha evidenziato che molti motivi incidentali erano inammissibili per mancata indicazione del paradigma di legge e per tentativo di riesame del merito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, lett. d)
Prescrive i contenuti della motivazione della sentenza di merito impugnata; invocata dall'Agenzia per censurare presunta carenza motivazionale, censura ritenuta infondata perché la CTR ha adeguatamente richiamato e motivato l'adesione alla CTU.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 12
Richiamate nella doglianza sul presunto difetto di contraddittorio preventivo; la Corte le ha ritenute non idonee a dimostrare illogicità dell'iter decisionale della CTR.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 6, lett. a)
Norma sul reverse charge: i ricorrenti invocavano l'applicabilità del meccanismo, ma la Corte ha evidenziato che il diritto alla detrazione comunque presuppone l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa, circostanza esclusa dalla CTU.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5-bis e art. 12
Norme sulle sanzioni tributarie: i contribuenti contestavano il cumulo e l'applicazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non adeguatamente provate.
D.P.R. 1 marzo 2002, n. 115, art. 13
comma 1-quater, comma 1-bis
Richiamata in relazione al contributo unificato eventualmente dovuto; la sentenza dà atto delle implicazioni contributive.
Massime di principio
- Il giudice di merito può avvalersi legittimamente della consulenza tecnica d'ufficio; l'adesione motivata alle risultanze peritali costituisce motivazione sufficiente in Cassazione salvo che siano state sollevate critiche specifiche e circostanziate rimaste inesplicate.
- In Cassazione i motivi devono indicare esplicitamente il paradigma di cui all'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche o che richiedono il semplice riesame del merito sono inammissibili.
- In tema di IVA (reverse charge) il diritto alla detrazione da parte del cessionario presuppone l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; l'assenza di inerenza giustifica la ripresa dell'IVA detratta.
- Le contestazioni su competenza temporale e sulla classificazione di costi come non di competenza o non inerenti richiedono prova e documentazione decisiva: la Corte di legittimità non riesamina i fatti già valutati dal giudice di merito se la motivazione non è viziata nei termini di legge.
- Per le questioni sanzionatorie occorre dimostrare tempestiva deduzione in primo grado e ricostruire chiaramente la violazione normativa; errori procedurali nella formulazione del motivo portano all'inammissibilità.
- In caso di soccombenza reciproca la compensazione integrale delle spese di lite è possibile e frequente.
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