Cassazione Civile, Ordinanza n. 08523/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001 in relazione alla non ragionevole durata di una procedura fallimentare. La Corte d'appello aveva liquidato in favore della società resistente la somma di euro 400,00, mentre il Ministero della giustizia aveva proposto reclamo/opposizione sostenendo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, il pregiudizio da irragionevole durata dovesse presumersi insussistente per la modestia del credito insinuato, tenuto conto anche delle condizioni economiche della richiedente, società di rilevanti dimensioni. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto sussidiario il riferimento alle condizioni personali del richiedente, quando invece la norma imporrebbe di escludere l'indennizzo per l'irrisorietà della pretesa o del valore della causa in relazione anche a tali condizioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l'irrisorietà della pretesa, per determinare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, richiede una valutazione congiunta dell'elemento oggettivo, cioè il valore della causa, e di quello soggettivo, cioè le condizioni personali della parte. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che l'importo di euro 1.075,94 non era oggettivamente irrisorio; tale valutazione era sufficiente a escludere l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo ed era inoltre un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento di euro 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della controparte, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura della controversia in materia di equa riparazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
"Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di (...) g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"
La presunzione di insussistenza del pregiudizio richiede la verifica dell'irrisorietà della pretesa o del valore della causa secondo un criterio congiunto oggettivo-soggettivo; il richiamo alle condizioni personali non esclude che la non oggettiva esiguità del credito sia da sola sufficiente a negare l'esclusione dell'indennizzo.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso criterio di riparto della prova; la Corte non accoglie tale censura perché la questione è risolta sul piano dell'apprezzamento dell'irrisorietà e della non sindacabilità del giudizio di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Utilizzato per la definizione camerale del ricorso e per la conseguente condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di rigetto del ricorso la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il ricorso riguarda una materia di equa riparazione.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione, l'ipotesi di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa o del valore della causa va valutata considerando insieme il dato oggettivo del valore della controversia e il dato soggettivo delle condizioni personali della parte.
- La sola non oggettiva esiguità del credito o del valore della causa è sufficiente a escludere l'operatività della presunzione di insussistenza del danno, senza che sia necessario accertare ulteriormente condizioni personali particolari.
- La valutazione circa l'irrisorietà della pretesa, quando compiuta dal giudice di merito nei limiti del criterio legale, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere applicata anche quando la parte ricorrente sia un'amministrazione dello Stato, se il ricorso è rigettato.
- Nel giudizio di equa riparazione non si applica automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per altri tipi di ricorso, quando la legge lo esclude per la natura del procedimento.
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