Sentenza n. 672/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 228/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro -, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1847/2023, pubblicata in data 19 febbraio 2024, notificata in data 23 agosto 2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio di 2.000 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 228/2024, notificata al Ministero il 23 agosto 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente la somma di 2.000 euro mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, secondo le regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. Dopo la notifica, l’Amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali, senza provvedere all’attribuzione del beneficio. La ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero il 23 agosto 2024 e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per ottenere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, consente il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Prevede, per le somme riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria nel periodo compreso tra la maturazione del diritto e la concreta attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiama la disciplina dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 in materia di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione obbligata e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo di pagamento.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione nei confronti di un’amministrazione statale può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; se è già un dipendente dell’amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l’incarico.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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