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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39597/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.858,94, oltre interessi e spese, somma richiesta a titolo di quota parte della metà delle spese processuali liquidate in una precedente sentenza di appello e poste a carico degli appellanti, tra cui il ricorrente e gli eredi di una delle parti originarie. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione deducendo, da un lato, l'incompetenza per valore del tribunale a favore del giudice di pace e, dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria. Il tribunale ha rigettato l'opposizione; in appello la corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo che i motivi si limitassero a riproporre le difese di primo grado senza specifiche critiche alla sentenza. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati quattro motivi: 1) censura della declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) censura del rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore; 3) censura della ritenuta qualità di erede del resistente; 4) censura della ritenuta natura solidale del debito e dell'azione di regresso esercitata dal resistente, con richiamo anche agli artt. 752, 754, 1292, 1295 e 1314 c.c. e agli artt. 110 e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva fondato la decisione su una ratio decidendi puntuale, ossia la mera riproposizione delle deduzioni di primo grado senza specifiche critiche alle statuizioni del tribunale, e che il ricorrente non aveva indicato in cassazione quali fossero i concreti motivi di appello erroneamente ritenuti inammissibili. Poiché la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta corretta, gli altri tre motivi, diretti al merito della controversia, sono stati a loro volta dichiarati inammissibili per difetto di interesse: una volta definito il giudizio con una statuizione pregiudiziale che spoglia il giudice della potestas iudicandi sul merito, non vi è interesse a censurare le argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam. Il ricorso è quindi stato integralmente dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato insieme ad altre norme processuali per censurare la decisione d'appello, ma senza specifica correlazione alla ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo e secondo motivo quale parametro di nullità della sentenza, ma la Corte non ha ravvisato vizi.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'appello deve contenere motivi specifici e non la mera riproposizione delle difese di primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai motivi di ricorso quale parametro di motivazione della sentenza, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di determinazione del valore della causa e di competenza.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di competenza per valore.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo e quarto motivo; non è stata accolta la censura sulla valutazione delle risultanze e sulla qualità di erede.

  • art. 752 c.c.

    Richiamato per contestare la disciplina delle obbligazioni ereditarie e la natura del debito.

  • art. 754 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione del debito tra eredi.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per contestare la configurazione del debito solidale.

  • art. 1295 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione del debito tra coeredi.

  • art. 1314 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione delle obbligazioni tra debitori plurimi.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato per profili di litisconsorzio/processualità della posizione degli eredi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile quando si limita a riproporre le difese già svolte in primo grado senza indicare specificamente le critiche alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • In cassazione, per contestare utilmente una declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorrente deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e indicare quali motivi di gravame sarebbero stati erroneamente ritenuti generici o ripetitivi.
  • Quando la sentenza d'appello definisce il giudizio con una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, le ulteriori argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non sono autonomamente impugnabili se manca interesse a censurarle.
  • La soccombenza sulla declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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