Cassazione Civile, Ordinanza n. 08182/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da un'associazione professionale, dell'ammissione al passivo del fallimento di una società di un credito bancario per oltre 1,3 milioni di euro, derivante da finanziamenti concessi alla società poi fallita. L'impugnante sosteneva che il credito della banca dovesse essere escluso o comunque compensato perché la banca avrebbe cagionato danni alla finanziata: avrebbe disatteso impegni assunti per un finanziamento maggiore, revocato arbitrariamente aperture di credito, applicato interessi usurari e disposto prelievi/giroconti non autorizzati. Dopo un primo decreto di inammissibilità per tardività, cassato con rinvio, il Tribunale di rinvio rigettava nel merito l'impugnazione. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per aver il Tribunale ritenuto carente l'allegazione e la prova del danno, non ammesso prove testimoniali e ordine di esibizione; 2) violazione delle norme sull'usura, contestando l'esclusione dell'usura in concreto e la mancata prova dell'operazione unitaria; 3) violazione di norme su prelievi e giroconti, deducendo sottrazioni di somme dai conti della società senza autorizzazione; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, per la liquidazione unitaria e per l'addebito integrale delle spese nonostante il precedente successo sulla tempestività. La Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili, ritenendo che le censure mirassero in realtà a contestare accertamenti di fatto e valutazioni istruttorie insindacabili in cassazione, oltre a risultare generiche e cumulative; ha inoltre confermato la correttezza della regolazione delle spese secondo la soccombenza finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda sul rilievo che tutti i motivi attingevano in modo inammissibile valutazioni di fatto, oppure erano formulati in modo promiscuo e generico; in particolare, il Tribunale aveva escluso la prova dei fatti costitutivi delle pretese risarcitorie e compensative, e le doglianze sulla prova testimoniale e sull'esibizione documentale non superavano il controllo di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge ed errori processuali, ma la Corte rileva che i motivi erano in realtà diretti a contestare accertamenti di fatto e risultavano cumulativi e generici.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione dei criteri di interpretazione contrattuale; la censura è stata reputata inammissibile perché non investiva una reale quaestio iuris ma l'accertamento del fatto.
art. 1381 c.c.
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla promessa del fatto del terzo quale possibile fonte di obbligazione risarcitoria; la Corte non ne affronta il merito perché la doglianza è inammissibile.
art. 244 c.p.c.
"dedotta mediante indicazione specifica ... dei fatti"
La prova testimoniale è ammissibile solo se i fatti sono specificamente indicati; la genericità delle richieste istruttorie giustifica il loro diniego.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è subordinato alla specifica indicazione del documento da esibire; la Corte ritiene corretta la valutazione di genericità delle richieste.
art. 94 disp. att. c.p.c.
"la specifica indicazione del documento"
L'ordine di esibizione può essere disposto solo con la precisa individuazione del documento, requisito non rispettato nel caso esaminato.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla tutela effettiva, ma non incidono sull'esito poiché le doglianze sono comunque inammissibili.
artt. 24 e 111 Cost.
Evocati a sostegno delle censure processuali; la Corte non ravvisa violazioni, poiché il vaglio di legittimità non consente di riesaminare il fatto.
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato in tema di usura per sostenere la gratuità del mutuo/usura; la Corte osserva che il Tribunale aveva escluso in radice la prova dell'usura.
art. 644 c.p.
Norma penale richiamata per definire l'usura; la Corte rileva che non era stata provata né l'usura tout court né, in via subordinata, la condizione soggettiva dell'usura in concreto.
artt. 61, 192, 210 e 244 c.p.c.
Invocati per contestare la gestione delle prove e dell'istruzione; la Corte considera tali censure inammissibili perché riferite a valutazioni di fatto e a prove generiche.
art. 1834, comma 2, c.c.
Richiamato in tema di rapporto di conto corrente e disponibilità delle somme; la Corte rileva che il fatto da provare era il depauperamento, non un incremento patrimoniale.
art. 1852 c.c.
Evocato nelle censure sui giroconti e prelievi dai conti correnti; non viene applicato in via decisoria perché manca la prova della riferibilità dei conti e dell'indebito prelievo.
art. 2033 c.c.
Richiamato per fondare la ripetizione dell'indebito/sottrazione di somme; la Corte esclude la rilevanza della censura per difetto di prova dei fatti costitutivi.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che spetta a chi agisce provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria o compensativa.
art. 91, comma 1, c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza finale dell'intero processo, non delle singole fasi.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La censura sulla regolazione delle spese è dichiarata inammissibile per genericità e perché il criterio della soccombenza è stato correttamente applicato all'esito finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito convertire censure formalmente di violazione di legge o di errori processuali in una richiesta di riesame dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La censura è inammissibile quando cumula in modo disordinato molteplici violazioni e vizi eterogenei senza individuare con precisione il nucleo decisivo della motivazione impugnata.
- Chi deduce un danno da mancata erogazione di un finanziamento non può identificarlo automaticamente nell'importo del finanziamento non concesso, perché la mera disponibilità del capitale avrebbe comportato anche un correlato debito restitutorio.
- La prova testimoniale è inammissibile se i fatti da provare non sono indicati specificamente; analogamente, l'ordine di esibizione richiede l'esatta individuazione del documento richiesto.
- La valutazione di genericità o superfluità dei mezzi istruttori appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione di principi giuridici o macroscopiche incongruenze logiche.
- Per l'usura non basta evocare una condotta complessiva della banca: occorre la prova dei fatti costitutivi dell'illecito, nonché, se invocata l'usura in concreto, della situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto asseritamente usurato.
- Nei rapporti di conto corrente, per configurare un depauperamento risarcibile o un indebito da compensare è necessario provare la riferibilità delle operazioni alla sfera del correntista e l'effettiva sottrazione di somme.
- La soccombenza ai fini delle spese va valutata sull'esito finale dell'intero processo, non scomponendo artificialmente le singole fasi o i precedenti gradi di giudizio.
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