Cassazione Civile, Ordinanza n. 11302/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conducente)
La controversia
Un automobilista aveva chiesto il risarcimento dei danni al veicolo conseguenti allo scontro notturno con un cinghiale che aveva attraversato improvvisamente la carreggiata su una strada provinciale. In primo grado il giudice di pace aveva qualificato la domanda ex art. 2052 c.c. e aveva condannato la Regione, ritenuta ente competente sulla fauna selvatica, mentre aveva escluso la responsabilità della Provincia. In appello la Regione aveva ottenuto la riforma integrale della decisione: il tribunale aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., aveva escluso che l’attore avesse provato una specifica condotta colposa dell’ente e aveva ritenuto il fatto riconducibile a caso fortuito, con conseguente rigetto della domanda verso entrambi gli enti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2052 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che per i danni da fauna selvatica la responsabilità della Regione è oggettiva e che spetta all’ente provare il caso fortuito; con il secondo motivo ha lamentato violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la svalutazione delle prove sulla dinamica del sinistro e sulla prevedibilità della presenza di fauna selvatica, nonché l’erroneo richiamo alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione della responsabilità operata dal tribunale: per i danni cagionati da fauna selvatica la disciplina applicabile è l’art. 2052 c.c., non l’art. 2043 c.c. Tuttavia ha precisato che il giudice di merito, pur sbagliando la norma applicabile, aveva anche valorizzato il caso fortuito; nel caso concreto, però, tale accertamento era stato svolto in modo non coerente con il corretto regime di responsabilità, perché il tribunale aveva sostanzialmente richiesto la prova della colpa dell’ente e non aveva compiuto un adeguato accertamento sulla reale inevitabilità dell’impatto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Non è la norma di riferimento per i danni da fauna selvatica; la sua applicazione nel caso concreto è stata ritenuta erronea.
art. 2052 c.c.
Costituisce il corretto criterio di imputazione oggettiva della responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica affidata alla gestione pubblicistica della Regione.
art. 2697 c.c.
L’ente convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito; non può essere gravato il danneggiato della prova della colpa dell’ente.
art. 2054 c.c.
La presunzione di colpa del conducente opera solo all’esito della prova positiva, da parte del danneggiato, dell’esatta dinamica del sinistro e dell’esclusione di un ruolo causale o concausale della sua condotta di guida.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sull’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 1 e 9 L. 11 febbraio 1992, n. 157
Richiamati per il riparto delle funzioni di gestione e controllo della fauna selvatica in capo alla Regione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Per i danni cagionati da fauna selvatica protetta, la responsabilità della pubblica amministrazione competente va inquadrata nell’art. 2052 c.c., quale criterio di imputazione oggettiva, e non nell’art. 2043 c.c.
- L’art. 2052 c.c. non opera come presunzione di responsabilità, ma come regola di imputazione fondata sulla proprietà o utilizzazione pubblicistica dell’animale; l’esonero richiede la prova del caso fortuito.
- Nel giudizio risarcitorio per sinistro con fauna selvatica, il danneggiato deve provare la dinamica del fatto e il nesso causale tra animale ed evento, nonché l’esclusione di un apporto causale della propria condotta di guida; solo dopo tale prova può venire in rilievo la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c.
- L’ente pubblico deve provare che il comportamento dell’animale abbia costituito causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, idonea a rendere inevitabile l’evento anche mediante l’adozione delle più adeguate misure di gestione faunistica.
- L’erronea qualificazione della responsabilità non impone necessariamente la cassazione se il giudice di merito ha comunque accertato, in modo corretto e autosufficiente, il caso fortuito; se invece il fortuito è stato ricondotto impropriamente alla mancata prova della colpa dell’ente, la decisione va cassata.
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