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Sentenza

Sentenza n. 482/2026 - Catania, Sezione 2

per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno conseguente al provvedimento del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania n. 17960 in data 7 settembre 2023, con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza n. 7817 del 25 marzo 2015 diretta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, con conseguente cessazione dei collegamenti sul Portale dell’Automobilista e blocco dell’attività.

Giustizia amministrativa202501916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, con cessazione dei collegamenti al Portale dell’Automobilista e blocco dell’attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal provvedimento della Motorizzazione Civile di Catania del 7 settembre 2023, che aveva archiviato l’istanza presentata nel 2015 per ottenere l’autorizzazione all’attività di revisione, determinando il blocco dell’accesso al Portale dell’Automobilista e dell’operatività aziendale. L’atto era stato successivamente annullato dal CGARS, con sentenza del 22 aprile 2025, per intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria, quantificata in complessivi € 86.192,85 oltre rivalutazione e interessi, comprendeva spese per il mantenimento dell’operatività della linea revisioni, lucro cessante calcolato sulla base del numero di revisioni non eseguite e una voce per danno all’immagine. L’Amministrazione ha contestato il nesso causale, sostenendo che l’impresa non avrebbe comunque potuto operare legittimamente per carenze relative ai locali e ad altre irregolarità amministrative e urbanistiche; ha negato la colpa, richiamando la complessità della questione interpretativa e il fatto che il primo giudice aveva respinto l’impugnazione; ha contestato inoltre la quantificazione del danno, perché fondata sul fatturato anziché sull’utile netto, e ha dedotto la genericità e la mancata prova del danno all’immagine.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha precisato che il rigetto del ricorso da parte del giudice di primo grado, poi riformato in appello, non esclude automaticamente la colpa dell’Amministrazione, anche se gli esiti contrastanti possono costituire indice di difficoltà interpretative. Nel caso concreto, tuttavia, la complessità della questione risultava dall’articolata motivazione della sentenza del CGARS e dalla compensazione delle spese disposta per la particolarità della fattispecie; ciò escludeva la colpa dell’Amministrazione, requisito soggettivo della responsabilità aquiliana. Il Collegio ha inoltre rilevato l’insufficiente prova del danno: il lucro cessante era stato calcolato sul fatturato, mentre il danno risarcibile consiste nell’utile netto non conseguito, previa detrazione dei costi e delle imposte. Le scritture contabili del periodo immediatamente precedente o successivo avrebbero consentito di dimostrare agevolmente l’utile presuntivo, ma non erano state prodotte in modo idoneo. Anche le spese indicate come danno emergente dovevano essere considerate nel calcolo complessivo dei costi da detrarre dai ricavi, non come voce autonomamente risarcibile. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dello svolgimento complessivo della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 241/1990

    La sentenza del CGARS richiamata dal TAR aveva ritenuto formato il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione all’attività di revisione.

  • art. 30 c.p.a.

    Il TAR ha deciso una domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, applicando i presupposti dell’illecito aquiliano, compreso l’elemento soggettivo della colpa.

Massime di principio

  • L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: occorre verificare anche la sussistenza della colpa dell’amministrazione, del nesso causale e del danno effettivamente provato.
  • La riforma in appello di una sentenza di primo grado sfavorevole all’amministrazione non esclude di per sé la colpa dell’amministrazione; tuttavia, l’esistenza di decisioni giudiziarie contrastanti può costituire un indice di obiettiva difficoltà interpretativa, rilevante ai fini dell’esclusione della colpa.
  • La particolare complessità della fattispecie, desumibile anche dalla motivazione articolata del giudice d’appello e dalla compensazione delle spese per la peculiarità della controversia, può escludere l’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
  • Nel caso di interruzione illecita di un’attività commerciale, il lucro cessante deve essere commisurato all’utile netto non conseguito, e non al fatturato lordo, previa detrazione dei costi e delle imposte.
  • La prova dell’utile presumibilmente conseguibile può essere fornita mediante le scritture contabili relative al periodo immediatamente precedente o successivo a quello in cui l’attività è stata impedita; la mancata produzione di tale documentazione può comportare il rigetto della domanda per difetto di prova del danno.
  • Le spese sostenute per mantenere l’operatività dell’attività durante il periodo di interruzione non costituiscono automaticamente un danno emergente autonomamente risarcibile, dovendo essere considerate nel calcolo complessivo dei costi da detrarre dai ricavi per determinare l’utile effettivamente perduto.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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