Sentenza n. 1121/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Campi S. n. 49 del 27.8.2021 (prot. n. 14431), notificata l'11.9.2021, avente ad oggetto: “Ordinanza dirigenziale per la ingiunzione alla demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 31 del dPR 380/01, presso l'immobile sito in Via San Donaci Contrada Matò”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di data, numero e contenuto sconosciuti, e in particolare i seguenti: -del verbale del Comando di Polizia Locale del Comune di Campi S. prot. gen. n. 10111/2021 del 14.6.2021 di accertamento della violazione urbanistico-edilizia per esecuzione di ogni e qualsiasi opera in assenza di permesso di costruire, richiamato nell'ordinanza di demolizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale di ingiunzione alla demolizione di opere edilizie realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, nonché il verbale di accertamento della violazione urbanistico-edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 49 del 27 agosto 2021, con la quale era stata ingiunta la rimozione di un fabbricato, un campetto da calcio, una vasca interrata, un parcheggio e un’abitazione, ritenuti realizzati in assenza o difformità dal titolo edilizio P.E. n. 44/07. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno rappresentato di avere presentato domanda di accertamento di conformità in sanatoria; il Comune ha espresso parere favorevole al rilascio del titolo, subordinandolo alla produzione di ulteriore documentazione e al pagamento di oneri per € 45.480,74. I ricorrenti hanno chiesto il rinvio dell’udienza, ritenendo che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria avrebbe fatto venir meno la materia del contendere.
La decisione
Il Collegio ha rigettato la richiesta di rinvio, ritenendo insussistenti i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La presentazione e l’istruttoria della domanda di sanatoria avevano già determinato un nuovo assetto fattuale, destinato a essere definito nell’autonomo procedimento di accertamento di conformità. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il parere favorevole e la completezza dell’istruttoria sulla sanatoria hanno fatto venir meno l’interesse attuale all’impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione. Il provvedimento definitivo sulla sanatoria, anche se negativo, avrebbe comunque imposto all’amministrazione l’adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio, con nuovi termini per la demolizione, destinato a superare l’atto originariamente impugnato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e il tempo trascorso.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di ingiunzione alla demolizione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio lo applica per escludere che la richiesta di rinvio della trattazione integri i presupposti di eccezionalità necessari.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ne richiama l’applicazione per avere previamente avvisato le parti del possibile profilo di improcedibilità derivante dalla sopravvenuta presentazione della domanda di sanatoria.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di accertamento di conformità in sanatoria, quando sia stata compiutamente istruita e abbia determinato un nuovo assetto fattuale destinato a incidere sull’originaria situazione edilizia, può far venir meno l’interesse attuale all’impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione.
- L’impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il procedimento di sanatoria sia destinato a concludersi con un provvedimento che superi l’atto impugnato e, anche in caso di diniego, imponga l’adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio con nuovi termini per la demolizione.
- La richiesta di rinvio della discussione per consentire la conclusione del procedimento di sanatoria non deve essere accolta quando la presentazione e l’istruttoria della domanda abbiano già modificato il quadro fattuale e l’eventuale provvedimento conclusivo possa essere autonomamente impugnato.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso per perdita dell’interesse non determina cessazione della materia del contendere quando non vi sia una piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, ma soltanto il superamento dell’atto originariamente impugnato per effetto di un successivo procedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →