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Ordinanza

Ordinanza n. 2237/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera N. 74/26/CONS, assunta ai sensi dell’art. 1, comma 31, L. N° 249/1997, notificata il giorno 23/03/2026, con cui è stato disposto l’oscuramento del sito internet www.hentai-ita.net; della comunicazione di avvio del procedimento datata 12/02/2026, con cui AGCOM ha contestato alla ricorrente la presunta violazione degli art. 13 bis, commi 2, 3, e 4, L. N° 159/2023; - dell’atto di ripresa dei termini del procedimento sanzionatorio, comunicato il 18/03/2026 - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e, se ed in quanto necessario, delle delibere 9/24/CONS, n. 61/24/CONS, n. 96/25/CONS ed i relativi allegati.

Giustizia amministrativa202603719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM che ha disposto l’oscuramento di un sito internet, unitamente agli atti di avvio e di ripresa dei termini del procedimento sanzionatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la delibera AGCOM notificata il 23 marzo 2026 con cui è stato disposto l’oscuramento del sito internet, nonché la comunicazione di avvio del procedimento del 12 febbraio 2026, l’atto di ripresa dei termini del procedimento comunicato il 18 marzo 2026 e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha dedotto, per quanto emerge dall’ordinanza, il difetto di istruttoria, l’illegittimità della misura adottata a tutela dei minori, l’applicabilità di precedenti cautelari e di merito relativi a operatori stabiliti in altri Stati membri, la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori e l’insussistenza di una sufficiente rilevanza o soglia dimensionale del sito per giustificare l’intervento dell’Autorità.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non ravvisabile il dedotto difetto di istruttoria, poiché l’Autorità aveva accertato la mancata predisposizione di efficaci sistemi di verifica dell’età, circostanza reputata sufficiente a fondare l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 13-bis del decreto Caivano. Il Collegio ha qualificato la misura di oscuramento come legittima esplicazione dei poteri AGCOM posti a tutela del superiore interesse del minore nell’ecosistema digitale, caratterizzato da elevati rischi di esposizione a contenuti inappropriati. Ha escluso l’estensione alla fattispecie dei precedenti invocati dalla ricorrente, concernenti operatori stabiliti in altri Stati membri, e ha ritenuto non configurabile la disparità di trattamento, essendo l’operatore nazionale sottoposto all’ordinaria vigilanza dell’Autorità, diversamente dagli operatori esteri. Ha inoltre affermato, in sede cautelare, che la disciplina applicabile non richiede una soglia minima di rilevanza del sito, essendo sufficiente la potenziale accessibilità dei contenuti da parte di minori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’assenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 13-bis, commi 2, 3 e 4, l. n. 159/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa dei poteri esercitati dall’Autorità nei confronti degli operatori che non predispongano efficaci sistemi di verifica dell’età, a tutela dei minori.

  • art. 1, comma 31, l. n. 249/1997

    È indicato quale fondamento normativo della delibera AGCOM impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’accertata mancata predisposizione di efficaci sistemi di verifica dell’età può integrare, secondo una valutazione sommaria, un presupposto sufficiente per l’esercizio dei poteri dell’autorità di regolazione finalizzati alla tutela dei minori nell’ecosistema digitale.
  • La potenziale accessibilità di contenuti inappropriati da parte di minori può essere sufficiente a giustificare l’intervento dell’autorità competente, senza che sia necessaria una soglia minima di rilevanza o dimensione del sito interessato.
  • I precedenti relativi a operatori stabiliti in altri Stati membri non sono automaticamente estensibili a un operatore nazionale soggetto all’ordinaria vigilanza dell’autorità nazionale competente.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri quando la diversa disciplina applicata dipende dalla differente sottoposizione all’ordinaria vigilanza dell’autorità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Invalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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