Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/03/2026 che aveva confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto il 27/04/2021 a carico, tra gli altri, di Simone Bianchini. Il sequestro era stato disposto in via diretta sui profitti ascritti alle società riconducibili a Bianchini (circa € 894.845,25 fatturati verso WTE S.r.l.) e, in via subordinata, per equivalente per l'importo complessivo di € 12.361.212,34 a carico delle persone fisiche. La difesa aveva chiesto restituzione di somme e quote di terreni richiamando i principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 13783/2024 (Massini), lamentando l'assenza di prova del profitto individuale di Bianchini e l'applicazione del criterio della "solidarietà passiva"; inoltre aveva denunciato carenza di motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al periculum in mora perché trattato per la prima volta in Cassazione e non dedotto nel giudizio di merito. Sul punto principale (quantificazione del profitto e riferibilità a Bianchini) la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale omesso di applicare coerentemente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (Massini): non è possibile mantenere, in capo a Bianchini, un sequestro per equivalente corrispondente all'intero profitto di tutti i concorrenti (oltre € 12 milioni) senza aver motivato e dimostrato nel contraddittorio la quota di profitto effettivamente riferibile a lui o alle sue società. La Cassazione ha però richiamato anche l'orientamento secondo cui, in casi di confisca per equivalente di natura punitiva, è possibile disporre misure cautelari nei confronti di persone fisiche per l'ammontare del profitto dell'ente, salvo il divieto di duplicazioni e nei limiti della prevedibilità e proporzionalità. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato al Tribunale del riesame affinché determini la misura cautelare anticipatoria tenendo conto delle quote di profitto effettivamente conseguite dalle società riconducibili al ricorrente e rispettando i principi di collegamento causale, proporzionalità e prevedibilità.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies c.p.
Fondamento normativo della confisca per equivalente contestata; la Corte richiama che, pur essendo possibile disporre confisca per equivalente nei confronti della persona fisica che ha agito per conto della persona giuridica, il vincolo ablativo deve essere collegato ai proventi conseguiti dalle società in il cui interesse si è agito, e la misura cautelare deve essere proporzionata e prevedibile.
art. 299 c.p.p.
Norma richiamata nella censura di illegittimità (violazione di legge penale) relativa all'errata applicazione dei principi di quantificazione del profitto; la Corte ha esaminato la questione sul piano del diritto sostanziale e processuale collegato alla confisca.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma evocata dalla difesa come possibile rimedio (rinvio ad altro Tribunale competente); richiamata in atti ma non determinante nella decisione della Corte di Cassazione.
Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
"In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali"
Principio chiave: la confisca (e il sequestro cautelare finalizzato alla confisca) deve essere limitata alla quota effettivamente conseguita da ciascun concorrente e la quantificazione richiede accertamento nel contraddittorio; la regola residuale della ripartizione in parti uguali opera solo se non è possibile individuare le quote. La Cassazione ha richiamato tale principio e ne ha ravvisato l'errata applicazione da parte del Tribunale quando questi ha mantenuto un sequestro per l'intero profitto complessivo a carico del singolo senza sufficiente motivazione.
art. 12-bis d.lgs. 10/3/2000 n. 74
Richiamato per analogia rispetto all'ultima parte dell'art. 452-quaterdecies: la giurisprudenza recente ha ritenuto che, in ipotesi di confisca per equivalente di natura sanzionatoria (es. reati tributari), la misura anticipatoria possa essere disposta anche nei confronti di persone fisiche per l'ammontare del profitto dell'ente, purché nel rispetto del divieto di duplicazione e dei limiti di proporzionalità. La Cassazione applica quella logica al caso di specie, pur ribadendo la necessità di collegamento dei beni sequestrati al profitto dell'ente in cui il ricorrente ha agito.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025; Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026)
Sentenze indicate dalla Corte che ammettono, in particolari contesti, il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente nei confronti di persone fisiche fino all'ammontare del profitto dell'ente, sottolineando l'aspetto punitivo in talune ipotesi e ponendo però limiti e tutele (no duplicazioni, proporzionalità).
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7 e Protocollo n.1 art.1
Richiamati a garanzia dei diritti di proprietà e della prevedibilità delle misure ablative: la Corte sottolinea che il sequestro anticipatorio della confisca per equivalente deve essere formulato in modo da rispettare la tutela prevista dalla CEDU, garantendo nesso causale, prevedibilità e proporzionalità dell'ingerenza patrimoniale.
Massime di principio
- In caso di concorso di più persone, la confisca (e il sequestro finalizzato alla confisca) deve essere limitata alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente; l'accertamento richiede un contraddittorio e, solo se impossibile individuare le quote, può operare una ripartizione in parti uguali.
- Il giudice cautelare non può mantenere un sequestro per equivalente in capo a un singolo concorrente per l'intero profitto complessivo senza motivare e dimostrare il nesso tra il patrimonio sequestrato e la quota di vantaggio attribuibile a quel soggetto.
- La regola Massini si applica anche in sede cautelare, ma va calibrata con le peculiarità della confisca per equivalente di natura punitiva: è ammissibile cautelare beni di una persona fisica fino all'ammontare del profitto dell'ente quando vi sia collegamento causale, ma sempre nel rispetto del divieto di duplicazione, della proporzionalità e della prevedibilità (garanzie CEDU).
- Nel giudizio d'appello cautelare non possono essere sollevati motivi nuovi rispetto a quelli dedotti innanzi al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato; questioni non dedotte in sede precedente sono inammissibili in Cassazione.
- Il giudice del riesame/rinviato deve specificare le ragioni per le quali ritiene attribuibile al singolo concorrente una determinata quota di profitto e, se non vi sono elementi concreti per la quantificazione, valutare soluzioni proporzionate evitando sequestri eccedenti rispetto a quanto realisticamente confiscabile.
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