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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1609/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.03.2024, e notificata il 17.04.2024.

Giustizia amministrativa202502319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'istruzione e del merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1609/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1609/2024, notificata il 17 aprile 2024. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.000,00. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 17 aprile 2024 e il ricorso era stato proposto il 27 giugno 2025. Ha inoltre considerato comprovati l'esistenza e l'ammontare del credito, nonché incontestata la mancata esecuzione del giudicato, in assenza di deduzioni o documentazione contraria da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, mediante rilascio della carta elettronica del docente e accredito dell'importo complessivo di € 2.000,00. Per l'ulteriore eventualità di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d'istituto e, pertanto, non retribuito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all'amministrazione, oltre al decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni o documentazione sull'esecuzione del giudicato, la mancata ottemperanza può essere ritenuta incontestata dal giudice.
  • Se il giudicato riconosce un credito certo nell'an e nel quantum e impone all'amministrazione un'attività vincolata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adozione delle misure necessarie a soddisfare integralmente la pretesa, fissando un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il soggetto, consentendogli eventualmente di delegare l'incarico e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'attività del commissario ad acta connessa ai doveri istituzionali dell'ufficio può essere svolta senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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