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Sentenza

Sentenza del 16/02/2016 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Debiti tributari pregressi - Ottenimento rateazione - Scadenza rata - Ultimo giorno anno - Mancato pagamento rata - Primo giorno feriale successivo - Effettuazione pagamento - Collaborazione buona fede - Sussiste - Intervenuta decadenza - Esclusione - Intero carico tributario - Ruolo esecutivo - Cartella di pagamento - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 29.093,22, sostenendo che il carico riguardasse somme già versate o oggetto di rateazione. Contestava inoltre la debenza dell'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il contribuente fosse decaduto dal beneficio della rateazione per aver pagato il 3 gennaio 2011 una rata scaduta il 31 dicembre 2010. In appello l'Ufficio ha inoltre sostenuto che il contribuente avesse comunque versato solo nove delle venti rate previste.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate quanto alla presunta decadenza dalla rateazione, ritenendo tempestivo, secondo buona fede e collaborazione, il pagamento effettuato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta dell'Ufficio di ricalcolare il debito residuo sulla base delle rate successive non pagate, perché costituiva una domanda nuova proposta per la prima volta in appello. È rimasta ferma anche la decisione sull'IRAP, alla quale l'Agenzia aveva prestato acquiescenza. La cartella è stata quindi annullata nei limiti indicati e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione è stata applicata valorizzando il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Il pagamento di una rata effettuato il primo giorno lavorativo successivo a una scadenza coincidente con il 31 dicembre non è stato considerato sufficiente a determinare la decadenza dalla rateazione.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata richiamata per il divieto di introdurre domande nuove in appello. L'Agenzia non poteva chiedere per la prima volta in secondo grado il ricalcolo del debito residuo sulla base dell'interruzione dei pagamenti successiva al 6 aprile 2012.

Massime di principio

  • Il pagamento di una rata effettuato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza può non determinare la decadenza dalla rateazione quando la scadenza cade in un giorno festivo o in una giornata caratterizzata da oggettive difficoltà operative, purché emerga un comportamento diligente e conforme a buona fede.
  • La decadenza da una rateazione non dovrebbe essere applicata in modo meramente formalistico quando il ritardo è minimo, giustificato dalle concrete modalità della scadenza e non manifesta un intento elusivo o inadempiente del contribuente.
  • La buona fede non esclude automaticamente gli effetti della decadenza in ogni caso: occorre valutare la disciplina applicabile, la gravità del ritardo, le modalità del pagamento e l'eventuale reiterazione degli inadempimenti.
  • L'Amministrazione finanziaria deve contestare tempestivamente e nel primo grado tutti i fatti posti a fondamento della pretesa; non può introdurre in appello una nuova richiesta di pagamento fondata su fatti o rate non esaminati dal giudice di primo grado.
  • L'agente della riscossione risponde ordinariamente degli aspetti propri della riscossione, mentre la debenza e la quantificazione del tributo fanno capo all'ente impositore; le contestazioni devono quindi essere rivolte al soggetto competente.

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